Prevenzione Incendi: Nuova regola tecnica strutture sanitarie
Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola t...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è
stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo
2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18 settembre 2002".
Al decreto in argomento sono aggiunti 3 allegati che aggiornano la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, nel dettaglio:
Dell'originario decreto del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 restano soltanto i Titoli I e II, mentre i Titoli III, IV e V sono del tutto nuovi.
Con il Titolo III, di cui all'allegato I, viene dettata la nuova regola tecnica relativa alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o Diurno.
Nel Titolo IV, di cui all'allegato II, viene precisato che le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato i al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Nello stesso Titolo IV viene, poi, allegata la regola tecnica relativa a strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2.
Per ultimo, nel Titolo V, di cui all'allegato II, viene definito il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio.
E' opportuno precisare che il provvedimento è costituito dai seguenti 5 articoli:
Al decreto in argomento sono aggiunti 3 allegati che aggiornano la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, nel dettaglio:
- gli allegati I e II contengono i nuovi Titoli III e IV che sostituiscono quelli attualmente presenti nella regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
- l'allegato III contiene il nuovo Titolo V che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
Dell'originario decreto del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 restano soltanto i Titoli I e II, mentre i Titoli III, IV e V sono del tutto nuovi.
Con il Titolo III, di cui all'allegato I, viene dettata la nuova regola tecnica relativa alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o Diurno.
Nel Titolo IV, di cui all'allegato II, viene precisato che le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato i al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Nello stesso Titolo IV viene, poi, allegata la regola tecnica relativa a strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2.
Per ultimo, nel Titolo V, di cui all'allegato II, viene definito il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio.
E' opportuno precisare che il provvedimento è costituito dai seguenti 5 articoli:
- Art. 1 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
- Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I
- Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II
- Art. 4 - Commercializzazione ed impiego dei prodotti
- Art. 5 - Disposizioni finali
A cura di Gabriele
Bivona
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