Lo Split Payment è illegittimo?
Dall'1 gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai forni...
Dall'1 gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni, in relazione agli
acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato,
devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece
direttamente all'erario l'IVA, esposta in fattura (c.d. split
payment).
A prevederlo è stata legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, comma 629, lett. b), che ha stabilito per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
A tal fine, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2015. Il decreto, tra le altre cose, definisce:
La norma non è, comunque, piaciuta al mondo dell'imprenditoria che ne ha fermamente contestato i contenuti, facendo partire anche una raccolta firme (leggi articolo). Alla raccolta firme partita dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) si è subito accodata l'Associazione delle società di ingegneria italiane aderente a Confindustria (OICE).
Da segnalare, intanto, la risposta all'Interrogazione parlamentare europea n. P001637/2015, fornita dal Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierr Moscovici, il quale ha definito l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti un'anticipazione illegittima rispetto alla necessaria autorizzazione della Commissione europea, propedeutica ed essenziale per tutte le modifiche alla disciplina IVA che ogni Stato membro vuole adottare.
Entrando nel dettaglio, il commissario europeo Moscovici ha precisato che "qualsiasi misura di deroga in materia di IVA può essere legittimamente applicata in uno Stato membro solo previa adozione all'unanimità della proposta della Commissione da parte del Consiglio".
Alla luce di queste affermazioni, sembrerebbe che il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti sia entrato in vigore prima di aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Commissione europea e, dunque, risulti illegittimo da un punto di vista procedurale.
A prevederlo è stata legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, comma 629, lett. b), che ha stabilito per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
A tal fine, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2015. Il decreto, tra le altre cose, definisce:
- gli effetti della norma sui soggetti passivi fornitori
- le modalità di esigibilità e versamento dell'imposta;
- le disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA;
- le modalità di monitoraggio e controllo.
La norma non è, comunque, piaciuta al mondo dell'imprenditoria che ne ha fermamente contestato i contenuti, facendo partire anche una raccolta firme (leggi articolo). Alla raccolta firme partita dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) si è subito accodata l'Associazione delle società di ingegneria italiane aderente a Confindustria (OICE).
Da segnalare, intanto, la risposta all'Interrogazione parlamentare europea n. P001637/2015, fornita dal Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierr Moscovici, il quale ha definito l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti un'anticipazione illegittima rispetto alla necessaria autorizzazione della Commissione europea, propedeutica ed essenziale per tutte le modifiche alla disciplina IVA che ogni Stato membro vuole adottare.
Entrando nel dettaglio, il commissario europeo Moscovici ha precisato che "qualsiasi misura di deroga in materia di IVA può essere legittimamente applicata in uno Stato membro solo previa adozione all'unanimità della proposta della Commissione da parte del Consiglio".
Alla luce di queste affermazioni, sembrerebbe che il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti sia entrato in vigore prima di aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Commissione europea e, dunque, risulti illegittimo da un punto di vista procedurale.
A cura di Ilenia
Cicirello
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