Split Payment, dalle Entrate nuovi chiarimenti su adempimenti, rimborsi e sanzioni
Mentre il Parlamento si interroga sulla legittimità del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previsto dalla legge di stabilità per il 2...
Mentre il Parlamento si interroga sulla legittimità del meccanismo
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment)
previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre
2014, n. 190 - art. 1, comma 629, lett. b) ed entrato in vigore l'1
gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
circolare 13 aprile 2015, n. 15/E recante "Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd.
scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c),
630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
La nuova circolare dell'Agenzia arriva dopo la precedente di febbraio (leggi articolo) con la quale l'Agenzia aveva illustrato l'ambito applicativo dello split payment. La nuova circolare mette a fuoco la platea delle Pa che devono applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti, definendo in modo più chiaro i soggetti esclusi e illustrando le interconnessioni della disciplina con quelle del reverse charge e della fatturazione elettronica.
Chi è dentro e chi resta fuori
La nuova circolare delle Entrate vengono definiti i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972, ne sono loro immediata e diretta espressione. È il caso, ad esempio, dei Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che restano invece fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Quando la Pa non è soggetto passivo
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalle Pa nell'ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni senza possibilità di compensazione. È esclusa la possibilità per l'amministrazione acquirente di utilizzare l'importo dell'Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d'imposta vantati dalla stessa. Al riguardo, inoltre, si precisa che i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm attuativo del 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo indicati dalla risoluzione n. 15/E del 2015. La circolare precisa che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la Pa, non debitore d'imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l'ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
Rimborso prioritario se c'è aliquota media
La circolare chiarisce che le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell'"aliquota media", tenendo sempre conto del limite dell'ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. Diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è, dunque, possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre la parte restante rimanga soggetta all'esecuzione ordinaria.
Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto "aliquota media", può comunque chiederlo, ma in tal caso l'erogazione seguirà le vie ordinarie.
Da quando scatta lo split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza, per queste ultime operazioni, la Pa dovrà corrispondere al fornitore sia l'imponibile che l'imposta anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel 2015.
Come regolarizzare le fatture
Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione.
Nell'ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicando l'ammontare della variazione e della relativa imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura emessa applicando lo split payment, bisognerà comunque numerarla, indicare l'ammontare della variazione, della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, trattandosi di una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questo non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva.
La nuova circolare dell'Agenzia arriva dopo la precedente di febbraio (leggi articolo) con la quale l'Agenzia aveva illustrato l'ambito applicativo dello split payment. La nuova circolare mette a fuoco la platea delle Pa che devono applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti, definendo in modo più chiaro i soggetti esclusi e illustrando le interconnessioni della disciplina con quelle del reverse charge e della fatturazione elettronica.
Chi è dentro e chi resta fuori
La nuova circolare delle Entrate vengono definiti i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972, ne sono loro immediata e diretta espressione. È il caso, ad esempio, dei Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che restano invece fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Quando la Pa non è soggetto passivo
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalle Pa nell'ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni senza possibilità di compensazione. È esclusa la possibilità per l'amministrazione acquirente di utilizzare l'importo dell'Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d'imposta vantati dalla stessa. Al riguardo, inoltre, si precisa che i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm attuativo del 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo indicati dalla risoluzione n. 15/E del 2015. La circolare precisa che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la Pa, non debitore d'imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l'ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
Rimborso prioritario se c'è aliquota media
La circolare chiarisce che le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell'"aliquota media", tenendo sempre conto del limite dell'ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. Diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è, dunque, possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre la parte restante rimanga soggetta all'esecuzione ordinaria.
Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto "aliquota media", può comunque chiederlo, ma in tal caso l'erogazione seguirà le vie ordinarie.
Da quando scatta lo split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza, per queste ultime operazioni, la Pa dovrà corrispondere al fornitore sia l'imponibile che l'imposta anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel 2015.
Come regolarizzare le fatture
Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione.
Nell'ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicando l'ammontare della variazione e della relativa imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura emessa applicando lo split payment, bisognerà comunque numerarla, indicare l'ammontare della variazione, della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, trattandosi di una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questo non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Circolare