RESISTENZA AL FUOCO PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo scorso, sono stati pubblicati due decreti del ministero dell’Interno precisamente:...
Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del
29 marzo scorso, sono stati pubblicati due decreti del ministero
dell’Interno precisamente:
Deve essere considerato “prodotto da costruzione” o “prodotto” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione mentre le “opere da costruzione” o “opere” comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A al decreto.
I successivi articoli del decreto precisano che:
Le disposizioni del decreto devono essere applicate alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso.
Gli articoli 2, 3 del decreto definiscono, poi, gli obiettivi, le strategia e le responsabilità e le disposizioni tecniche che sono contenute nell’allegato.
Per ultimo l’articolo 4 detta abrogazioni e disposizioni finali.
- il decreto 16 febbraio 2007 recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
- il decreto 9 marzo 2007 recante “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Deve essere considerato “prodotto da costruzione” o “prodotto” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione mentre le “opere da costruzione” o “opere” comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A al decreto.
I successivi articoli del decreto precisano che:
- i prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto;
- gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2, commi 4, 5, 6 del decreto.
- le modalità per la classificazione in base ai risultati di prove;
- le modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli;
- le modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle.
Le disposizioni del decreto devono essere applicate alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso.
Gli articoli 2, 3 del decreto definiscono, poi, gli obiettivi, le strategia e le responsabilità e le disposizioni tecniche che sono contenute nell’allegato.
Per ultimo l’articolo 4 detta abrogazioni e disposizioni finali.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata