La legge sblocca cosa?L'art. 33 dello Sblocca Italia, il caso Bagnoli e lo scippo delle competenze urbanistiche
A quasi 8 mesi dell'emanazione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) ed, in particolare dell'art. 33 recante "Bonifica ambientale...
A quasi 8 mesi dell'emanazione del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) ed, in particolare
dell'art. 33 recante "Bonifica ambientale e rigenerazione
urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli-Coroglio", nulla di quanto in esso significativamente
previsto è ancora accaduto.
La norma è stata emanata con lo spirito di sbloccare il gravissimo impasse che blocca lo sviluppo dell'area occidentale di Napoli. Infatti, il comma 1 dell'art. 33 stabilisce che l'iniziativa legislativa ha "...l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi ..." e il successivo comma 11 prescrive che "...Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli (...) le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi…".
La attuazione si sarebbe dovuta concretizzare con la nomina di un commissario straordinario di governo e con la costituzione di un soggetto attuatore. Entrambi si sarebbero dovuti occupare con le modalità indicate nella norma della formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Il Commissario straordinario avrebbe avuto una funzione cardine nel nuovo procedimento e ad esso (come recita il comma 5) "...sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi...". Il Soggetto Attuatore, invece, avrebbe dovuto materialmente eseguire il lavoro, infatti (come recita il comma 6) "...Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali...".
Come opportunamente fissato dai commi successivi 7 - 8 e 9, il flusso decisionale è ben delineato: "La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana è da redigere dal Soggetto Attuatore, e deve concernere le aree dichiarate di interesse nazionale poste sotto la sua responsabilità. La proposta viene recepita dal Commissario Straordinario e sottoposta al vaglio di una Conferenza di Servizi".
Il comma 10, infine, stabilisce come deve essere conferita validità alle decisioni della Conferenza di Servizi attraverso l'adozione del Commissario Straordinario e l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il decreto - attraverso il controverso comma 12 - offre una soluzione legislativa anche alla vertenza legata al fallimento della società Bagnoli Futura (vituperata Società di trasformazione urbana - STU - prevista del PUE Bagnoli-Coroglio), decretata il 29 maggio 2014 dal Tribunale di Napoli, per l'impossibilità della STU di pagare i debiti alla Fintecna.
Mentre la Regione Campania ha inserito il disinquinamento della colmata a mare nei grandi progetti della nuova programmazione comunitaria, mostrando di condividere l'approccio, in generale, contro questa norma ha rivolto grandi critiche l'amministrazione comunale di Napoli, in questo appoggiata da Italia Nostra, perché la materia urbanistica sottesa ai programmi di risanamento ambientale potrebbero andare anche in contrasto con gli strumenti vigenti e tale competenza, come noto, è devoluta al Consiglio Comunale.
Lo scippo delle competenze urbanistiche si offrirebbe ad ovvi ricorsi amministrativi e finché Governo e Comune non troveranno un punto di incontro non sembra che si possa pensare ad una pacifica nomina del Commissario e del Soggetto Attuatore.
Così, mentre la città di Napoli si affaccia ad una nuova estate di mare negato nell'area di Bagnoli, la politica fa i suoi giochetti attendistici e nulla sblocca nulla.
La norma è stata emanata con lo spirito di sbloccare il gravissimo impasse che blocca lo sviluppo dell'area occidentale di Napoli. Infatti, il comma 1 dell'art. 33 stabilisce che l'iniziativa legislativa ha "...l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi ..." e il successivo comma 11 prescrive che "...Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli (...) le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi…".
La attuazione si sarebbe dovuta concretizzare con la nomina di un commissario straordinario di governo e con la costituzione di un soggetto attuatore. Entrambi si sarebbero dovuti occupare con le modalità indicate nella norma della formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Il Commissario straordinario avrebbe avuto una funzione cardine nel nuovo procedimento e ad esso (come recita il comma 5) "...sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi...". Il Soggetto Attuatore, invece, avrebbe dovuto materialmente eseguire il lavoro, infatti (come recita il comma 6) "...Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali...".
Come opportunamente fissato dai commi successivi 7 - 8 e 9, il flusso decisionale è ben delineato: "La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana è da redigere dal Soggetto Attuatore, e deve concernere le aree dichiarate di interesse nazionale poste sotto la sua responsabilità. La proposta viene recepita dal Commissario Straordinario e sottoposta al vaglio di una Conferenza di Servizi".
Il comma 10, infine, stabilisce come deve essere conferita validità alle decisioni della Conferenza di Servizi attraverso l'adozione del Commissario Straordinario e l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il decreto - attraverso il controverso comma 12 - offre una soluzione legislativa anche alla vertenza legata al fallimento della società Bagnoli Futura (vituperata Società di trasformazione urbana - STU - prevista del PUE Bagnoli-Coroglio), decretata il 29 maggio 2014 dal Tribunale di Napoli, per l'impossibilità della STU di pagare i debiti alla Fintecna.
Mentre la Regione Campania ha inserito il disinquinamento della colmata a mare nei grandi progetti della nuova programmazione comunitaria, mostrando di condividere l'approccio, in generale, contro questa norma ha rivolto grandi critiche l'amministrazione comunale di Napoli, in questo appoggiata da Italia Nostra, perché la materia urbanistica sottesa ai programmi di risanamento ambientale potrebbero andare anche in contrasto con gli strumenti vigenti e tale competenza, come noto, è devoluta al Consiglio Comunale.
Lo scippo delle competenze urbanistiche si offrirebbe ad ovvi ricorsi amministrativi e finché Governo e Comune non troveranno un punto di incontro non sembra che si possa pensare ad una pacifica nomina del Commissario e del Soggetto Attuatore.
Così, mentre la città di Napoli si affaccia ad una nuova estate di mare negato nell'area di Bagnoli, la politica fa i suoi giochetti attendistici e nulla sblocca nulla.
A cura di Mauro Fusco | - |
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