NO AL FASCICOLO DEL FABBRICATO

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato dal Comune di Roma contro la sentenza del Tar del Lazio13 novembre 2006, n. 12320 che ha abolito l’...

03/04/2007
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato dal Comune di Roma contro la sentenza del Tar del Lazio13 novembre 2006, n. 12320 che ha abolito l’obbligatorietà del “Fascicolo del fabbricato” mentre sono gia oltre 11.000 i libretti già presentati e validati dal Comune di Roma.
I giudici del Tar Lazio, con la citata sentenza, erano intervenuti in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto nella Regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002 che consentiva ai Comuni, al fine di conoscere lo stata di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.

Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007, si è pronunciato definitivamente sul problema del fascicolo del fabbricato istituito dalla regione Lazio e dal Comune di Roma e già dichiarato illegittimo dal Tar del Lazio con la citata sentenza del 13 novembre del 2006.
Al Consiglio di Stato si era appellato il Comune di Roma che, dopo avere introdotto il Fascicolo del Fabbricato con una delibera comunale del 2004, aveva visto annullare la delibera stessa dal Tar del Lazio che aveva affermato l`illegittimità degli adempimenti previsti dalla delibera comunale e da quella regionale, in quanto eccessivamente gravosi per i proprietari ed inutili trattandosi per lo più di dati che sarebbero già in possesso della pubblica amministrazione ovvero da essa facilmente reperibili ed in particolare, ad avviso dei giudici è illegittimo richiedere al privato l’indicazione di tutte le modifiche subite da un edificio nel corso del tempo, essendo difficile per il singolo operare una tale ricostruzione storica. Ciò inoltre sarebbe contrario a quanto previsto dalla legge regionale che in realtà farebbe riferimento solo agli interventi più recenti ovvero più rilevanti.
Secondo i giudici deve essere considerato illegittimo anche l’onere di eseguire verifiche geologiche ambientali, senza operare alcuna distinzione sulla base dell’età, delle condizioni o del tipo di edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo di svolgere accertamenti tecnici di straordinaria complessità, che tra l’altro devono già essere stati eseguiti dalla pubblica amministrazione in sede di redazione degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale e quindi si risolverebbero in una mera duplicazione di documenti.

A cura di Paolo Oreto
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