Agevolazione prima casa: Salva, anche se il riacquisto è gratuito
Il contribuente che ha venduto un immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa prima del decorso dei 5 anni dalla data dell'atto, non perde il...
Il contribuente che ha venduto un immobile acquistato usufruendo
dell'agevolazione prima casa prima del decorso dei 5 anni
dalla data dell'atto, non perde il beneficio se, entro un anno
dall'alienazione, procede all'acquisto di un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 49/E dell'11 maggio 2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate, recependo gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione, ha ribadito dei concetti riguardanti il c.d. bonus prima casa.
In tema di agevolazione "prima casa", la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che "in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall'agevolazione non avviene qualora "il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In altri termini, il trasferimento dell'immobile, acquistato usufruendo dell'agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'atto non comporta la decadenza dal regime di favore fruito se, entro un anno dall'alienazione, venga acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Ricordo che la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Il medesimo punto n. 4, quando stabilisce che per il mantenimento dell'agevolazione si debba procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non dice diversamente, giacché, come noto, "acquisto" è sia quello oneroso che quello gratuito (cfr anche Cassazione. sentenza 5689/2014).
L'orientamento espresso con la citata sentenza n. 16077 è stato riaffermato nel 2014 con la sentenza n. 17151, dove è stato evidenziato che "l'acquisto rilevante ai fini dell'ultima parte del quarto comma della nota II bis all'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T. U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) (…)".
Per cui il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile - entro un anno dall'alienazione - è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
Di segno opposto era la posizione dell'Agenzia che, in precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l'acquisto "a titolo oneroso" di altra casa di abitazione.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 49/E dell'11 maggio 2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate, recependo gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione, ha ribadito dei concetti riguardanti il c.d. bonus prima casa.
In tema di agevolazione "prima casa", la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che "in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall'agevolazione non avviene qualora "il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In altri termini, il trasferimento dell'immobile, acquistato usufruendo dell'agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'atto non comporta la decadenza dal regime di favore fruito se, entro un anno dall'alienazione, venga acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Ricordo che la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Il medesimo punto n. 4, quando stabilisce che per il mantenimento dell'agevolazione si debba procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non dice diversamente, giacché, come noto, "acquisto" è sia quello oneroso che quello gratuito (cfr anche Cassazione. sentenza 5689/2014).
L'orientamento espresso con la citata sentenza n. 16077 è stato riaffermato nel 2014 con la sentenza n. 17151, dove è stato evidenziato che "l'acquisto rilevante ai fini dell'ultima parte del quarto comma della nota II bis all'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T. U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) (…)".
Per cui il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile - entro un anno dall'alienazione - è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
Di segno opposto era la posizione dell'Agenzia che, in precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l'acquisto "a titolo oneroso" di altra casa di abitazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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