Ristrutturazioni edilizie e Bonus Mobili, aggiornate le guide dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le guide "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" e "Bonus Mobili ed Elettrodomestici" alle ultime disposiz...
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le guide "Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali" e "Bonus Mobili ed
Elettrodomestici" alle ultime disposizioni introdotte dalla
Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 90 - G.U
29/12/2014, n. 300 - S.O. n. 99).
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Ricordiamo che le principali novità che la legge di stabilità 2015 ha apportato in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolazione disciplinata dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) sono, in sintesi, le seguenti:
Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche la guida segnala:
Bonus Mobili ed Elettrodomestici
La guida ricorda che il bonus Mobili ed Elettrodomestici può essere richiesto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, effettuati fino al 31 dicembre 2015. All'interno viene definito anche a chi spetta la detrazioni e per quali acquisti, oltre che le modalità per effettuare i pagamenti.
Si ricorda che per ottenere l'agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Infine, per ottenere il bonus:
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Ricordiamo che le principali novità che la legge di stabilità 2015 ha apportato in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolazione disciplinata dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) sono, in sintesi, le seguenti:
- proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare;
- estensione al 2015 della detrazione più elevata (65%) che può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef e Ires per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità;
- allungamento da 6 a 18 mesi del termine (di fine lavori) entro il quale deve avvenire l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa per usufruire della detrazione sugli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche la guida segnala:
- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- l'aumento della percentuale (dal 4 all'8%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Bonus Mobili ed Elettrodomestici
La guida ricorda che il bonus Mobili ed Elettrodomestici può essere richiesto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, effettuati fino al 31 dicembre 2015. All'interno viene definito anche a chi spetta la detrazioni e per quali acquisti, oltre che le modalità per effettuare i pagamenti.
Si ricorda che per ottenere l'agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Infine, per ottenere il bonus:
- è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni;
- non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile;
- la data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria;
- er gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A cura di Ilenia
Cicirello
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