MODIFICHE LEGGE GOVERNO DEL TERRITORIO
La Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 19 marzo 2007, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territor...
La Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 19 marzo 2007, n.
15 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale
11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici
della Toscana)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 6 del 28
marzo 2007.
Con soli 4 articoli si modificano le “Norme per il governo del territorio” mediante l’inserimento del nuovo del capo III bis al titolo IV, e le modifiche all’art. 48 della stessa legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
Il Capo III bis è interessa le disposizioni in materia di porti e approdi turistici relativamente al procedimento per la previsione di nuovi porti, all’ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti ed all’istituzione del “Piano regolatore portuale” di competenza comunale.
I piani regolatori portuali sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.
Conseguentemente a tale inserimento viene abrogata la specifica legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana”.
Con soli 4 articoli si modificano le “Norme per il governo del territorio” mediante l’inserimento del nuovo del capo III bis al titolo IV, e le modifiche all’art. 48 della stessa legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
Il Capo III bis è interessa le disposizioni in materia di porti e approdi turistici relativamente al procedimento per la previsione di nuovi porti, all’ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti ed all’istituzione del “Piano regolatore portuale” di competenza comunale.
I piani regolatori portuali sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.
Conseguentemente a tale inserimento viene abrogata la specifica legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana”.
A cura di Davide
Crovetti
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