Efficienza energetica: in Gazzetta il Decreto con 120 milioni di euro per la riduzione dei consumi energetici
Tutto pronto per l'erogazione dei 120 milioni di euro per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la riduzione e razionalizzazione dell'uso dell'ene...
Tutto pronto per l'erogazione dei 120 milioni di euro per la
concessione ed erogazione di agevolazioni per la riduzione e
razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei
cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi delle imprese
localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI
Energia.
E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2015 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 24 aprile 2015 recante Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013" che mette a disposizione 120 milioni di euro per investimenti nel settore dell'efficienza energetica.
Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva.
Ricordiamo che possono beneficiare di queste agevolazioni, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
Sono ammissibili i programmi d'investimento ammissibili che prevedono la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unità produttiva esistente e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi d'investimento devono:
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo
I programmi d'investimento ammissibili che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore debbono essere finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica ed al risparmio energetico all'interno dell'unità produttiva oggetto di investimento; gli stessi impianti debbono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero avere ad oggetto la realizzazione impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare-motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrati nello stesso periodo, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi: siano di proprietà dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa proponente stesso abbia piena disponibilità; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2015 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 24 aprile 2015 recante Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013" che mette a disposizione 120 milioni di euro per investimenti nel settore dell'efficienza energetica.
Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva.
Ricordiamo che possono beneficiare di queste agevolazioni, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite da almeno un anno e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
Sono ammissibili i programmi d'investimento ammissibili che prevedono la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unità produttiva esistente e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:
- a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
- c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
- d) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato al decreto.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi d'investimento devono:
- a) riguardare un'unità produttiva localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia;
- b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila);
- c) essere avviati in data successiva al 17 maggio 2014, termine di chiusura del bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, e non aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, spese superiori al 70 per cento del costo totale dell'investimento proposto. Per data di avvio del programma d'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- d) per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;
- e) per i medesimi programmi di cui alla lettera d) che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000,00, avere sostenuto spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto;
- f) per i programmi di finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento, prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016.
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo
I programmi d'investimento ammissibili che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore debbono essere finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica ed al risparmio energetico all'interno dell'unità produttiva oggetto di investimento; gli stessi impianti debbono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero avere ad oggetto la realizzazione impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare-motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrati nello stesso periodo, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi: siano di proprietà dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa proponente stesso abbia piena disponibilità; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
A cura di Gabriele
Bivona
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