Dall'ANAC indicazioni sugli oneri di sicurezza aziendale e soccorso istruttorio
Nuove indicazioni alle stazioni appaltanti in merito agli oneri di sicurezza aziendali e al tema del "soccorso istruttorio". Raffaele Cantone, Presidente del...
Nuove indicazioni alle stazioni appaltanti in merito agli oneri di
sicurezza aziendali e al tema del "soccorso istruttorio".
Raffaele Cantone, Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) ha predisposto il Comunicato 27 maggio 2015
recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n.
2 Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura
aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo
superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più
basso".
Il Comunicato fa riferimento al bando-tipo n. 2 ANAC, adottato il 2 settembre 2014 e predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l'affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice dei contratti.
Il Comunicato del Presidente, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali ed in attesa dell'adeguamento da parte dell'Autorità del bando-tipo n. 2, fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni relativamente:
In tema di oneri di sicurezza aziendali, in riferimento a quanto disposto dell'art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice e all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prevalente, l'Autorità ha espresso l'avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità.
Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ed al fine di garantire l'osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all'assenza dell'obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l'obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l'opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: "La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice".
In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all'esclusione del concorrente solo dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.
Il Comunicato fa riferimento al bando-tipo n. 2 ANAC, adottato il 2 settembre 2014 e predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l'affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice dei contratti.
Il Comunicato del Presidente, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali ed in attesa dell'adeguamento da parte dell'Autorità del bando-tipo n. 2, fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni relativamente:
- agli oneri di sicurezza aziendali
- in tema di "soccorso istruttorio"
In tema di oneri di sicurezza aziendali, in riferimento a quanto disposto dell'art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice e all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prevalente, l'Autorità ha espresso l'avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità.
Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 ed al fine di garantire l'osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all'assenza dell'obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l'obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l'opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: "La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice".
In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all'esclusione del concorrente solo dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.
A cura di Gabriele
Bivona
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