Jobs Act: In Gazzetta la nuova disciplina sui contratti di lavoro e sul demansionamento
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno, è arrivato il momento della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 34 all...
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello
scorso 11 giugno, è arrivato il momento della pubblicazione sul
Supplemento Ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2015, n. 144 per il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.
81 recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183".
Il D.Lgs. n. 81/2015 è il terzo dei decreti attuativi del Jobs Act, ovvero della legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento a dicembre 2014, e mira a rendere il contratto di lavoro a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.
Il terzo provvedimento del Jobs Act interviene, prevalentemente, sul testo unico che regola il congedo obbligatorio di maternità e paternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato, il congedo parentale facoltativo, i diritti dei genitori che sono lavoratori autonomi o iscritti alla GS INPS.
Ma l'aspetto più importante e "innovativo" del decreto è la parte dedicata alla revisione della normativa sul tema delle mansioni che prevede la possibilità per le aziende di decidere in totale autonomia e senza la necessità di accordi sindacali, il cambio mansioni di un lavoratore. La riforma da una parte cerca di mettere al bando i contratti a progetto (anche se non elimina tutte le forma di collaborazione a tempo determinato) e dall'altra sacrifica sull'altare della flessibilità decine di anni di lotte sindacali.
Con l'art. 3 (Disciplina delle mansioni) del provvedimento viene sostituito l'art. 2103 (Prestazione del lavoro) prevedendo che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
A partire dall'1 gennaio 2016, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, è assicurata l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Tale beneficio è assicurato a condizione che:
Il decreto è composto da 7 capi:
Il D.Lgs. n. 81/2015 è il terzo dei decreti attuativi del Jobs Act, ovvero della legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento a dicembre 2014, e mira a rendere il contratto di lavoro a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.
Il terzo provvedimento del Jobs Act interviene, prevalentemente, sul testo unico che regola il congedo obbligatorio di maternità e paternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato, il congedo parentale facoltativo, i diritti dei genitori che sono lavoratori autonomi o iscritti alla GS INPS.
Ma l'aspetto più importante e "innovativo" del decreto è la parte dedicata alla revisione della normativa sul tema delle mansioni che prevede la possibilità per le aziende di decidere in totale autonomia e senza la necessità di accordi sindacali, il cambio mansioni di un lavoratore. La riforma da una parte cerca di mettere al bando i contratti a progetto (anche se non elimina tutte le forma di collaborazione a tempo determinato) e dall'altra sacrifica sull'altare della flessibilità decine di anni di lotte sindacali.
Con l'art. 3 (Disciplina delle mansioni) del provvedimento viene sostituito l'art. 2103 (Prestazione del lavoro) prevedendo che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
A partire dall'1 gennaio 2016, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, è assicurata l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Tale beneficio è assicurato a condizione che:
- a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
- b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Il decreto è composto da 7 capi:
- Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
- Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile:
- Sez. I - Lavoro a tempo parziale
- Sez. II - Lavoro intermittente
- Capo III - Lavoro a tempo determinato
- Capo IV - Somministrazione di lavoro
- Capo V - Apprendistato
- Capo VI - Lavoro accessorio
- Capo VII - Disposizioni finali
A cura di Ilenia
Cicirello
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