Certificazione energetica edifici: linee guida, relazione tecnica di progetto e metodologia di calcolo delle prestazioni
Con la firma sui tre decreti attuativi del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) si è finalmente messa la parola f...
Con la firma sui tre decreti attuativi del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 (convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) si è
finalmente messa la parola fine sull'incertezza normativa che ha
accompagnato la normativa in materia di certificazione ed
efficienza energetica degli edifici.
Il D.L. n. 63/2013 ha, infatti, modificato il D.Lgs. n. 192/2005 prevedendo l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, la ridefinizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo, degli schemi e delle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori. Di seguito il contenuto dettagliato dei decreti.
Il decreto "Linee Guida"
Il primo decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e definisce:
Il decreto è composto da 10 articoli, 1 allegato e 4 appendici:
Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE), sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo n. 192/2005, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
Il decreto "Relazione tecnica"
Il secondo decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto è composto da 3 articoli e 3 allegati:
Il decreto fornisce, dunque, tre modelli di relazione tecnica suddivisi in funzione della tipologia di intervento:
Il decreto "Metodologie"
Il terzo decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sia per gli edifici pubblici che privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il decreto è composto da 9 articoli, 2 allegati e 2 appendici:
Il D.L. n. 63/2013 ha, infatti, modificato il D.Lgs. n. 192/2005 prevedendo l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale, la ridefinizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo, degli schemi e delle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori. Di seguito il contenuto dettagliato dei decreti.
Il decreto "Linee Guida"
Il primo decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e definisce:
- a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale;
- b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
- c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Il decreto è composto da 10 articoli, 1 allegato e 4 appendici:
- articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
- articolo 2 - Definizioni
- articolo 3 - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
- articolo 4 - Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici
- articolo 5 - Monitoraggio e controlli
- articolo 6 - Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
- articolo 7 - Informazione e supporto
- articolo 8 - Disposizioni finali
- articolo 9 - Copertura finanziaria
- articolo 10 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
- Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE
- Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Appendice C - Format di indicatore per gli annunci commerciali
- Appendice D - Format di Attestato di Qualificazione Energetica
Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE), sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo n. 192/2005, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
- a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE).
Il decreto "Relazione tecnica"
Il secondo decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto è composto da 3 articoli e 3 allegati:
- articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
- articolo 2 - Relazioni tecniche di progetto
- articolo 3 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Allegato 1 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
- Allegato 2 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici.
- Allegato 3 - Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Il decreto fornisce, dunque, tre modelli di relazione tecnica suddivisi in funzione della tipologia di intervento:
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
- Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici
- Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Il decreto "Metodologie"
Il terzo decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sia per gli edifici pubblici che privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il decreto è composto da 9 articoli, 2 allegati e 2 appendici:
- articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
- articolo 2 - Definizioni
- articolo 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
- articolo 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- articolo 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
- articolo 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
- articolo 7 - Strumenti di calcolo
- articolo 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
- articolo 9 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
- Appendice A - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
- Appendice B - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
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Documenti Allegati
D.Lgs. n. 192/2005 Decreto Linee Guida Appendice A Appendice B Appendice C Appendice D Decreto Relazione Tecnica Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Decreto Metodologie Allegato 1 Allegato 2 Appendice A Appendice BLink Correlati
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