Obiettivo zero controlli: al via le comunicazioni preventive per le partite Iva
Le comunicazioni preventive fanno tappa sugli incroci da spesometro e da modello 770. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle partite Iva le infor...
Le comunicazioni preventive fanno tappa sugli incroci da
spesometro e da modello 770. L'Agenzia delle Entrate
mette a disposizione delle partite Iva le informazioni inviate dai
loro clienti da cui risultano non dichiarati ricavi e le possibili
anomalie nella dichiarazione dei redditi dovute alla mancata
indicazione di compensi che sono stati invece certificati dai
sostituti d'imposta nei modelli 770.
Grazie a queste segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando, così, di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia - che segue a stretto giro quello sulle anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore - stabilisce le modalità con cui le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.
L'"operazione zero controlli" viaggia via mail - L'Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. Le segnalazioni contengono informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati alle Entrate dai loro clienti o relative a possibili anomalie presenti nella dichiarazione dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770. L'obiettivo è quello di informare "a monte" il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie. Nel caso in cui l'interessato non risulti in possesso di un indirizzo Pec attivo, l'Agenzia provvede comunque ad inviare le informazioni in suo possesso tramite posta ordinaria.
I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute.
Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento - Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione sempre più avanzate, consente quindi ai titolari di partita Iva che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).
Grazie a queste segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando, così, di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia - che segue a stretto giro quello sulle anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore - stabilisce le modalità con cui le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.
L'"operazione zero controlli" viaggia via mail - L'Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. Le segnalazioni contengono informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati alle Entrate dai loro clienti o relative a possibili anomalie presenti nella dichiarazione dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770. L'obiettivo è quello di informare "a monte" il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie. Nel caso in cui l'interessato non risulti in possesso di un indirizzo Pec attivo, l'Agenzia provvede comunque ad inviare le informazioni in suo possesso tramite posta ordinaria.
I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute.
Condivisione e collaborazione alla base del ravvedimento - Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione sempre più avanzate, consente quindi ai titolari di partita Iva che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).
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