Aggregazione appalti: Slitta al 01/11/2015 l'obbligo per i Piccoli Comuni
Sulla Gazzetta ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 è stata pubblicata la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e f...
Sulla Gazzetta ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 è stata
pubblicata la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
con la quale si torna indietro di qualche anno quando il Governo
legiferava a suon di leggi formate da un solo articolo e centinaia
di commi che rendevano difficoltosa la lettura e quindi l'analisi
completa dei provvedimenti.
Anche in questo caso, la legge n. 107/2015 è costituita da un solo articolo e 212 commi che trattano argomenti assolutamente eterogenei, tra i quali la proroga all'1 novembre 2015 per l'obbligo di aggregazione degli appalti come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 169, infatti, dispone lo slittamento di due mesi dell'obbligo di aggregazione degli appalti e fissa come nuovo termine l'1 novembre 2015.
In pratica la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) con cui i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ovvero costituendo un apposite accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici la cui entrata in vigore originariamente prevista (articolo 23-ter del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014) per l'1 luglio 2015 viene postergata all'1 novembre 2015.
La nuova proroga è successive alla precedente contenuta nell'articolo 8, comma 3-quarter del decreto-legge n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 con cui l'originaria scadenza dell'1 luglio 2015 era stata traslata all'1 settembre 2015.
Con la proroga viene, di fatto, spostata all'1 novembre 2015 l'entrata in vigore dell'articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti.
Ricordo, poi, che sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 sono stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, precisamente, il Decreto 11 novembre 2014 recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi" ed il Decreto 14 novembre 2014 recante "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi".
Anche in questo caso, la legge n. 107/2015 è costituita da un solo articolo e 212 commi che trattano argomenti assolutamente eterogenei, tra i quali la proroga all'1 novembre 2015 per l'obbligo di aggregazione degli appalti come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 169, infatti, dispone lo slittamento di due mesi dell'obbligo di aggregazione degli appalti e fissa come nuovo termine l'1 novembre 2015.
In pratica la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) con cui i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ovvero costituendo un apposite accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici la cui entrata in vigore originariamente prevista (articolo 23-ter del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014) per l'1 luglio 2015 viene postergata all'1 novembre 2015.
La nuova proroga è successive alla precedente contenuta nell'articolo 8, comma 3-quarter del decreto-legge n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 con cui l'originaria scadenza dell'1 luglio 2015 era stata traslata all'1 settembre 2015.
Con la proroga viene, di fatto, spostata all'1 novembre 2015 l'entrata in vigore dell'articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti.
Ricordo, poi, che sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 sono stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, precisamente, il Decreto 11 novembre 2014 recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi" ed il Decreto 14 novembre 2014 recante "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi".
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