Emilia Romagna e Prestazione energetica: Aggiornata la disciplina in materia di requisiti minimi
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici...
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono
stati pubblicati i decreti ministeriali relativi ai
requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici ed alla certificazione
energetica. Con questi provvedimenti anche in Italia trova
piena attuazione la Direttiva 2010/31/UE, così
come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005,
modificato ed integrato con la Legge 90/2013.
In base alla cosiddetta "clausola di cedevolezza" le disposizioni nazionali si applicano tuttavia solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 "Comunitaria 2014", la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l'art. 25 della "nuova" Legge regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica.
Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio recante "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".
L'obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della Regione si troveranno quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d'opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo Atto;
Con l'emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso l'incremento degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche in questi casi, la nuova normativa prevede l'obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
In base alla cosiddetta "clausola di cedevolezza" le disposizioni nazionali si applicano tuttavia solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 "Comunitaria 2014", la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l'art. 25 della "nuova" Legge regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica.
Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio recante "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".
L'obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della Regione si troveranno quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d'opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo Atto;
Con l'emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso l'incremento degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche in questi casi, la nuova normativa prevede l'obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
A cura di Ufficio Stampa Regione Emilia
Romagna
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Deliberazione