ACCESSO ALLA PROFESSIONE
In attesa del parere favorevole del Consiglio di Stato lo schema di regolamento di riforma del D.P.R. n. 328/2001, conosciuto come "Riforma degli Albi Profe...
In attesa del parere favorevole del Consiglio di Stato lo schema di
regolamento di riforma del D.P.R. n. 328/2001, conosciuto come
"Riforma degli Albi Professionali" riscrive infatti i titoli di
accesso alle professioni, lo svolgimento delle prove degli esami di
Stato e i criteri di formazione delle commissioni esaminatrici. Lo
schema di decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 22 dicembre scorso, prevede l'introduzione del tirocinio
obbligatorio per la candidatura all'esame di Stato dei
professionisti , con una durata di sei mesi per gli architetti ed
un anno per gli ingegneri. Gli aspiranti architetti dovranno perciò
sperimentare la professione tramite un periodo di prova semestrale
sia per coloro che sono in possesso di laurea specialistica
quinquennale, sia per coloro che hanno conseguito la laurea
triennale, mentre per gli ingegneri è previsto un tirocinio
annuale. L' articolo 3 della bozza di decreto definisce
compiutamente che il tirocinio consiste nello svolgimento di
attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali
previste dalle norme vigenti.
Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche professionali ed all’acquisizione di esperienze applicative.
Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli Ordini e i Collegi territoriali e le università nell'ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio nazionale di categoria professionale.
Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche professionali ed all’acquisizione di esperienze applicative.
Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli Ordini e i Collegi territoriali e le università nell'ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio nazionale di categoria professionale.
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