Previdenza professionisti, contributi integrativi deducibili fiscalmente
Il contributo previdenziale integrativo (calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA) è deducibile fiscalmente ...
Il contributo previdenziale integrativo (calcolato in misura
percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini
IVA) è deducibile fiscalmente dai professionisti con versamenti al
minimo.
Questo, in sintesi, il contenuto della Circolare prot. n. 2959/2015 elaborata dal Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati relativa alla definizione dei casi in cui è possibile dedurre fiscalmente il contributo integrativo (2% per gli Agrotecnici, fino al 5% per le altre categorie). Come precisato nella circolare, l’approfondimento si è reso necessario per rispondere ai quesiti di chi chiedeva se il contributo integrativo fosse deducibile dal reddito.
Il Collegio ha precisato che in linea generale il contributo integrativo (che varia dal 2% al 5%, a seconda dell’Albo di iscrizione), essendo pagato dal cliente al professionista (il quale, a sua volta, lo riversa alla Cassa di previdenza) non è deducibile dal reddito. Diverso è, però, il caso in cui i professionisti, pagando direttamente il contributo minimo, ne sostengono personalmente il costo.
Secondo il Centro Studi degli Agrotecnici e riprendendo la Risoluzione n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate, se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, è possibile portarlo in deduzione al proprio reddito. Allo stesso modo sono deducibili dal reddito anche le quote di contribuzione integrativa eventualmente versate volontariamente, per qualunque ragione (ricostruzione della carriera pensionistica, versamento volontario per il raggiungimento del periodo minimo di requisito, ecc.).
Questo, in sintesi, il contenuto della Circolare prot. n. 2959/2015 elaborata dal Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati relativa alla definizione dei casi in cui è possibile dedurre fiscalmente il contributo integrativo (2% per gli Agrotecnici, fino al 5% per le altre categorie). Come precisato nella circolare, l’approfondimento si è reso necessario per rispondere ai quesiti di chi chiedeva se il contributo integrativo fosse deducibile dal reddito.
Il Collegio ha precisato che in linea generale il contributo integrativo (che varia dal 2% al 5%, a seconda dell’Albo di iscrizione), essendo pagato dal cliente al professionista (il quale, a sua volta, lo riversa alla Cassa di previdenza) non è deducibile dal reddito. Diverso è, però, il caso in cui i professionisti, pagando direttamente il contributo minimo, ne sostengono personalmente il costo.
Secondo il Centro Studi degli Agrotecnici e riprendendo la Risoluzione n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate, se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, è possibile portarlo in deduzione al proprio reddito. Allo stesso modo sono deducibili dal reddito anche le quote di contribuzione integrativa eventualmente versate volontariamente, per qualunque ragione (ricostruzione della carriera pensionistica, versamento volontario per il raggiungimento del periodo minimo di requisito, ecc.).
A cura di Gabriele
Bivona
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