Gazzetta Ufficiale: Nuove Norme tecniche di Prevenzione Incendi
Sul supplemento ordinario n, 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recan...
Sul supplemento ordinario n, 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del
20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro
dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il Provvedimento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 18 novembre 2015 e da tale data sostituirà il precedente decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Il nuovo provvedimento che consta di 5 articoli, contiene nel corposo allegato 1 le “Norme tecniche di prevensione incendi” che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9 ; 14 ; da 27 a 40 ; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività precedentemente indicate di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre 2015), le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
L’allegato è strutturato nelle seguenti quattro sezioni:
In tutto il testo viene utilizzato un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
E’, in definitiva, un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il Provvedimento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 18 novembre 2015 e da tale data sostituirà il precedente decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Il nuovo provvedimento che consta di 5 articoli, contiene nel corposo allegato 1 le “Norme tecniche di prevensione incendi” che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9 ; 14 ; da 27 a 40 ; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività precedentemente indicate di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre 2015), le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
L’allegato è strutturato nelle seguenti quattro sezioni:
- Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
- Sezione S - Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
- Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
In tutto il testo viene utilizzato un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
E’, in definitiva, un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
© Riproduzione riservata