Competenze professionali geometri: modesta costruzione e zone sismiche
"Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli nec...
"Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori
relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in
grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per
la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e
direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della
modesta costruzione civile, sia affidata, invece, al
geometra".
"Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del
cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad
assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo
riferito alle opere in cemento armato, nel senso appunto che
l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà
della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio
affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e
sotto la sua responsabilità".
"Pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi, per
la quale nelle zone sismiche l'edificazione con l'uso del cemento
armato esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi
modesta, (...) deve ritenersi che il grado di pericolo sismico
della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare
considerazione nella valutazione di un progetto relativo alle
piccole costruzioni accessorie e alle modeste costruzioni civili,
nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti
esigere che la modestia di una costruzione, che faccia uso di
cemento armato, sia valutata con particolare rigore, al fine di
considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione
e direzione dei lavori delle opere statiche, che dovrà essere
demandata alla responsabilità di un professionista titolare di
specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli
necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e
sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la
progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla
progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista
capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto".
Quelli che ho citato sono solo alcuni dei passaggi più controversi
del Parere del Consiglio di Stato n. 2539 del 4
settembre 2015 che ha riportato in auge la diatriba atavica
che riguarda le competenze professionali in ambito strutturale dei
tecnici (vai al focus).
Controversi perché se da un parte escludono i geometri dal campo
prettamente strutturale dei calcoli che prevedano l'utilizzo del
cemento armato, dall'altra parte continuano a legare la
progettazione architettonica al concetto "indeterminato" di modesta
costruzione, essendo stati finora del tutto diversi ed evanescenti
i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una
costruzione civile possa dirsi tale.
Ci ha provato il Consiglio Nazionale dei Geometri che in un
appunto esplicativo inviato al Consiglio di Stato ha chiarito che
esulerebbero dal limite della modesta costruzione:
- gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc.;
- gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
- gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq.
Il 10 settembre 2015 si è svolta la diretta streaming che il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio
Savoncelli ha convocato con la stampa per commentare il Parere
n. 2539/2015 del CdS. Durante la diretta il Presidente dei Geometri
ha sottolineato il carattere innovativo del parere che, per la
prima volta, ha introdotto un percorso diverso, introducendo 3
aspetti fondamentali:
- l'abrogazione del Regio Decreto del 1939, che elimina riserve in capo ad alcune categorie;
- la collaborazione fra professionisti, che dovranno rispondere ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione relativamente ai rispettivi segmenti di progetto;
- la competenza dei geometri nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento armato in zona sismica.
In realtà, dichiarazioni del Presidente dei Geometri a parte, c'è
da ammette che il Parere non apporta alcuna novità al marasma
legato alle competenze professionali, anzi, forse complicherebbe
ulteriormente il problema perché oltre a ribadire l'assenza di un
fondamento normativo che regoli il concetto di "modesta
costruzione", inserirebbe un nuovo elemento di "disturbo" legato al
grado di rischio sismico del territorio. L'affermazione che per le
piccole costruzioni accessorie e le modeste costruzioni civili si
deve valutare a monte il grado di pericolo sismico della zona, ha
avuto come immediata conseguenza che la tesi del CNGeGL per la
quale venga "acclarata la competenza dei geometri nella
progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le
costruzioni in cemento armato in zona sismica", arrivando
persino a definire nel dettaglio la competenza dei geometri per la
progettazione architettonica di piccole costruzioni accessorie e
"modeste" costruzioni civili in cemento armato nelle zone sismiche
4, 3 e parzialmente nella 2 (fino ad un'accelerazione di
0,15/0,20g).
Diverse saranno, probabilmente, le conclusioni a cui giungeranno i
consigli nazionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri (a cui ho
già chiesto un commento) con conseguenze che potrebbero essere
disastrose sia dal punto di vista giurisprudenziale che della
decantata "collaborazione fra professionisti". L'unica
certezza è che la partita è certamente ancora aperta.
Documenti Allegati
Parere