Esperti del giudice e CTU: bocciata la norma che taglia i compensi
Boccata di ossigeno per i professionisti che lavorano nei Tribunali italiani come consulenti tecnici. Mentre sembra sia all'esame la norma che dovrebbe rived...
Boccata di ossigeno per i professionisti che lavorano nei Tribunali
italiani come consulenti tecnici. Mentre sembra sia all'esame la
norma che dovrebbe rivedere le tariffe dei CTU, ferme al 2002, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma prevista nella Legge di Stabilità per il 2014 che
prevedeva la riduzione di un terzo per gli importi spettanti al
difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di
parte e all'investigatore privato autorizzato.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge di stabilità 2014) ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A" prevedendo l'inserimento dell'art. 106-bis (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) che recita appunto:
"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".
I Giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis, nella parte in cui non subordina l'applicabilità della prevista riduzione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del giudice all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative, previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte Costituzionale ha affermato che norma in questione violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché la previsione di onorari gravemente inadeguati, che allontanano le migliori professionalità e rendono nel complesso difficoltoso il reperimento di soggetti disponibili, intralcerebbe l'acquisizione delle prestazioni professionali degli ausiliari, prolungando i tempi di definizione dei processi e delle stesse procedure di liquidazione dei compensi (stante la possibile dilatazione dei tempi indicati per l'espletamento degli incarichi), così determinando una complessiva "irragionevolezza di sistema". Inoltre, la riduzione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato senza che la previsione di questa decurtazione sia subordinata all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi spettanti agli ausiliari del giudice, discriminerebbe, senza giustificazione, gli ausiliari del giudice rispetto a coloro che effettuano analoghe prestazioni sul libero mercato professionale, privando gli stessi ausiliari di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e comunque idonea ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa.
Mesi di passione, dunque, per chi si occupa di consulenze tecniche per il tribunale. Ricordiamo, infatti, che recentemente con la conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state modificate le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario debba essere calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che prima della vendita non si possano liquidare acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
La norma pubblicata in Estate (direi "quasi furtivamente") ha scatenato l'indignazione delle categoria professionali che allo stato attuale non sono però sfociate in azioni concrete (ad esempio uno sciopero dei CTU), se non in dichiarazioni di rabbia verso l'ennesimo provvedimento che penalizza i tecnici italiani.
Vi terremo informati nel caso la tanto desiderata revisione delle parcelle dei CTU vada in porto.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge di stabilità 2014) ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A" prevedendo l'inserimento dell'art. 106-bis (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) che recita appunto:
"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".
I Giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis, nella parte in cui non subordina l'applicabilità della prevista riduzione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del giudice all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative, previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte Costituzionale ha affermato che norma in questione violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché la previsione di onorari gravemente inadeguati, che allontanano le migliori professionalità e rendono nel complesso difficoltoso il reperimento di soggetti disponibili, intralcerebbe l'acquisizione delle prestazioni professionali degli ausiliari, prolungando i tempi di definizione dei processi e delle stesse procedure di liquidazione dei compensi (stante la possibile dilatazione dei tempi indicati per l'espletamento degli incarichi), così determinando una complessiva "irragionevolezza di sistema". Inoltre, la riduzione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato senza che la previsione di questa decurtazione sia subordinata all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi spettanti agli ausiliari del giudice, discriminerebbe, senza giustificazione, gli ausiliari del giudice rispetto a coloro che effettuano analoghe prestazioni sul libero mercato professionale, privando gli stessi ausiliari di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e comunque idonea ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa.
Mesi di passione, dunque, per chi si occupa di consulenze tecniche per il tribunale. Ricordiamo, infatti, che recentemente con la conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state modificate le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario debba essere calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che prima della vendita non si possano liquidare acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
La norma pubblicata in Estate (direi "quasi furtivamente") ha scatenato l'indignazione delle categoria professionali che allo stato attuale non sono però sfociate in azioni concrete (ad esempio uno sciopero dei CTU), se non in dichiarazioni di rabbia verso l'ennesimo provvedimento che penalizza i tecnici italiani.
Vi terremo informati nel caso la tanto desiderata revisione delle parcelle dei CTU vada in porto.
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Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale