Codice Appalti e Direttive Europee: in Aula con osservazioni e condizioni delle Commissioni
Dopo la discussione generale del 12 ottobre scorso, è all'ordine del giorno di oggi alla Camera l'esame dei circa 280 emendamenti e il voto finale del disegn...
Dopo la discussione generale del 12 ottobre scorso, è all'ordine
del giorno di oggi alla Camera l'esame dei circa 280 emendamenti e
il voto finale del disegno di legge relativo alla "Delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/U in materia di appalti pubblici nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture".
In verità credo che il voto finale slitterà ai prossimi giorni perché lo spazio che oggi potrà essere ritagliato per l'esame del provvedimento sarà, veramente, limitato.
Ricordo che l'ultimo testo approvato dall'VIII Commissione il 30 settembre è tornato in commissione stessa l'8 ottobre per alcune correzioni di forma ed in particolare per differenziare i due distinti decreti legislativi definendoli il primo "decreto di recepimento delle direttive" ed il secondo "decreto di riordino" ma oggi la Camera dei Deputati troverà un testo che pur essendo stato approvato dall'VIII Commissione stessa troverà nei pareri delle altre commissioni una notevole quantità di approvazioni con osservazioni e con condizioni.
Ritornando al provvedimento è opportuno rilevare come nel comma 1 venga precisato che entrambi i decreti devono rispettare tutti i principi ed i criteri direttivi specifici elencati, sempre al comma 1, dalla lettera a) alla lettera qqq) (si tratta di ben 57 criteri).
Peccato, però, che all'interno dei criteri stessi venga aggiunto che alcuni saranno utilizzati soltanto per il secondo decreto (decreto di riordino).
Tale situazione è rilevabile non soltanto dal testo del decreto stesso ma, anche, dal Dossier n° 319/1 - Elementi per l'esame in Assemblea della Camera dei Deputati datato 12 ottobre 2015 in cui si evince chiaramente che per taluni principi, è stato specificato che si applicano al decreto di riordino (come ad esempio, la lettera b), che si riferisce all'"adozione di un unico testo normativo") ovvero che sono riferiti ad entrambi i decreti legislativi (ad esempio, la lettera n), che riguarda i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dai due decreti).
E per i principi per i quali non è nulla specificato? Cosa farà il Governo? Li applicherà al primo o al secondo decreto?
Forse sarebbe stato opportuno, dopo aver deciso di spacchettare il decreto in due, precisare quali principi sarebbero stati utilizzati per il primo decreto e quali per il secondo senza lasciare una così ampia discrezionalità.
Ma c'è di più. Nel nuovo testo del comma 4 approvato dall'VIII Commissione, viene precisato che con il primo decreto (quello di recepimento delle direttive) dovrà essere disposta l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti (DLgs n- 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali ma non viene precisato se il decreto di recepimento interverrà novellando il Codice dei contratti pubblici ovvero conterrà una disciplina a sè stante abrogando le parti incompatibili del Codice; tutto continua ad essere lasciato alla discrezionalità del Governo.
Vale la pena, anche, osservare come nel nuovo testo del comma 5, approvato dall'VIII Commissione, si interviene sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice.
Con il secondo decreto (decreto di riordino) viene prevista l'abrogazione dell'attuale regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (DPR n. 207/2010) e, successivamente, sulla base dello stesso decreto di riordino, l'emanazione delle linee guida di carattere generale da adottare di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
La prima osservazione che sorge spontanea è quella relativa alla mancanza dei termini di adozione delle linee guida che andrebbero a sostituire il Regolamento n. 207/2010 espressamente abrogato dal secondo decreto.
La seconda osservazione, legata alla prima, è relativa alla mancanza di disciplina attuattiva (Regolamento o linee guida che dir si voglia) nel tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del secondo decreto (decreto di riordino) e l'entrata in vigore delle linee guida.
Una terza osservazione è legata al fatto che, nel citato comma 5, non è specificato lo strumento giuridico con il quale verranno adottate le linee guida, anche ai fini dell'applicazione di eventuali rimedi giurisdizionali e che, come, per altro, viene precisato nel Dossier n° 319/1 della Camera dei Deputati che "andrebbe valutata l'opportunità del ricorso al "concerto" tra il Ministro delle infrastrutture e l'ANAC, che riguarda le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)".
In verità credo che il voto finale slitterà ai prossimi giorni perché lo spazio che oggi potrà essere ritagliato per l'esame del provvedimento sarà, veramente, limitato.
Ricordo che l'ultimo testo approvato dall'VIII Commissione il 30 settembre è tornato in commissione stessa l'8 ottobre per alcune correzioni di forma ed in particolare per differenziare i due distinti decreti legislativi definendoli il primo "decreto di recepimento delle direttive" ed il secondo "decreto di riordino" ma oggi la Camera dei Deputati troverà un testo che pur essendo stato approvato dall'VIII Commissione stessa troverà nei pareri delle altre commissioni una notevole quantità di approvazioni con osservazioni e con condizioni.
Ritornando al provvedimento è opportuno rilevare come nel comma 1 venga precisato che entrambi i decreti devono rispettare tutti i principi ed i criteri direttivi specifici elencati, sempre al comma 1, dalla lettera a) alla lettera qqq) (si tratta di ben 57 criteri).
Peccato, però, che all'interno dei criteri stessi venga aggiunto che alcuni saranno utilizzati soltanto per il secondo decreto (decreto di riordino).
Tale situazione è rilevabile non soltanto dal testo del decreto stesso ma, anche, dal Dossier n° 319/1 - Elementi per l'esame in Assemblea della Camera dei Deputati datato 12 ottobre 2015 in cui si evince chiaramente che per taluni principi, è stato specificato che si applicano al decreto di riordino (come ad esempio, la lettera b), che si riferisce all'"adozione di un unico testo normativo") ovvero che sono riferiti ad entrambi i decreti legislativi (ad esempio, la lettera n), che riguarda i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dai due decreti).
E per i principi per i quali non è nulla specificato? Cosa farà il Governo? Li applicherà al primo o al secondo decreto?
Forse sarebbe stato opportuno, dopo aver deciso di spacchettare il decreto in due, precisare quali principi sarebbero stati utilizzati per il primo decreto e quali per il secondo senza lasciare una così ampia discrezionalità.
Ma c'è di più. Nel nuovo testo del comma 4 approvato dall'VIII Commissione, viene precisato che con il primo decreto (quello di recepimento delle direttive) dovrà essere disposta l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti (DLgs n- 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali ma non viene precisato se il decreto di recepimento interverrà novellando il Codice dei contratti pubblici ovvero conterrà una disciplina a sè stante abrogando le parti incompatibili del Codice; tutto continua ad essere lasciato alla discrezionalità del Governo.
Vale la pena, anche, osservare come nel nuovo testo del comma 5, approvato dall'VIII Commissione, si interviene sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice.
Con il secondo decreto (decreto di riordino) viene prevista l'abrogazione dell'attuale regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (DPR n. 207/2010) e, successivamente, sulla base dello stesso decreto di riordino, l'emanazione delle linee guida di carattere generale da adottare di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
La prima osservazione che sorge spontanea è quella relativa alla mancanza dei termini di adozione delle linee guida che andrebbero a sostituire il Regolamento n. 207/2010 espressamente abrogato dal secondo decreto.
La seconda osservazione, legata alla prima, è relativa alla mancanza di disciplina attuattiva (Regolamento o linee guida che dir si voglia) nel tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del secondo decreto (decreto di riordino) e l'entrata in vigore delle linee guida.
Una terza osservazione è legata al fatto che, nel citato comma 5, non è specificato lo strumento giuridico con il quale verranno adottate le linee guida, anche ai fini dell'applicazione di eventuali rimedi giurisdizionali e che, come, per altro, viene precisato nel Dossier n° 319/1 della Camera dei Deputati che "andrebbe valutata l'opportunità del ricorso al "concerto" tra il Ministro delle infrastrutture e l'ANAC, che riguarda le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)".
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