Amministratori giudiziari, in Gazzetta il Regolamento con modalità di calcolo e liquidazione dei compensi
Nuove modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. E' stato pubblica...
Nuove modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli
amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di
prevenzione.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2015 il Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 recante "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010, stabilisce le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il provvedimento, vigente al 25 novembre 2015, era atteso da tempo (avrebbe dovuto essere pubblicato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.lgs. n. 14/2010, 3 marzo 2010) e ha l'obiettivo di assicurare uniformità, economicità e trasparenza delle prassi giudiziarie e, allo stesso tempo, la gestione efficace dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva destinazione sociale.
Criteri per la determinazione del compenso
I criteri utilizzati per la determinazione del compenso consentiranno una sensibile riduzione dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari, che adesso saranno liquidati sulla base dei seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
Per determinare il valore del complesso aziendale o dei beni, si considera:
Aumento o riduzione del compenso
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 50%, sulla base dei seguenti criteri:
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2015 il Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 recante "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010, stabilisce le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il provvedimento, vigente al 25 novembre 2015, era atteso da tempo (avrebbe dovuto essere pubblicato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.lgs. n. 14/2010, 3 marzo 2010) e ha l'obiettivo di assicurare uniformità, economicità e trasparenza delle prassi giudiziarie e, allo stesso tempo, la gestione efficace dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva destinazione sociale.
Criteri per la determinazione del compenso
I criteri utilizzati per la determinazione del compenso consentiranno una sensibile riduzione dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari, che adesso saranno liquidati sulla base dei seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
- dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
- dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:
- dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
- dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.
Per determinare il valore del complesso aziendale o dei beni, si considera:
- l'importo realizzato, per i beni liquidati;
- il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
- ogni altra somma ricavata.
Aumento o riduzione del compenso
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 50%, sulla base dei seguenti criteri:
- a) complessità della gestione;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
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