Codice appalti: Regolamento UE con nuove soglie comunitarie

Con i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano le direttive del Parlamento europeo e...

09/12/2015
Con i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25 novembre scorso, sono state modificate, a partire dall'1 gennaio 2016, le soglie europee per gli appalti e, quindi, anche gliarticoli 28 e 215 del D.Lgs. n. 163/2006.

In considerazione dei citati Regolamenti si ha la seguente situazione:
  • negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 134.000 Euro a 135.000 Euro;
  • negli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) la soglia passa dagli attuali 414.000 Euro a 418.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 207.000 Euro a 209.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di lavori anche nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) e nelle concessioni la soglia passa dagli attuali 5.186.000 Euro a 5.225.000 Euro.

Richiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.

Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
  • a) 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
  • b) 209.000 euro,
    • b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
    • b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
  • c) 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Nei citati Regolamenti della Comunità economica europea viene precisato, all'articolo 2, che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2016.

A cura di Arch. Paolo Oreto
     
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