La rivoluzionaria revisione delle NTC
In questi giorni circolano sui social network notizie sull'imminente entrata in vigore delle nuove NTC; alcuni addirittura ne parlano come di una vera e pr...
In questi giorni circolano sui social network notizie
sull'imminente entrata in vigore delle nuove NTC; alcuni
addirittura ne parlano come di una vera e propria rivoluzione.
Ad oggi l'unica cosa certa è che ieri (14 dicembre 2015) è stata presentata un'interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio (leggi articolo), per conoscere il motivo di tanta inerzia su un tema così importante.
La nuova versione delle NTC è stata infatti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (leggi articolo) in data 14 Novembre 2014 (protocollo 53/2012) e da allora non si ha notizia sull'acquisizione dei pareri del Ministro dell'Interno e del Capo Dipartimento della Protezione Civile (così come previsto dalla normativa vigente) nè se siano stati avviati i lavori della Conferenza Unificata ai fini del perfezionamento dell'iter legislativo per la redazione del decreto ministeriale di approvazione.
Al di là di quando e cosa risponderà il Ministro Delrio, personalmente non sono particolarmente interessato a questo fantomatico "iter", anche perché la versione di novembre 2014 delle NTC non contiene la "rivoluzione" che tanti auspicano. Mi piace però soffermarmi su alcuni aspetti che molte volte, presi dai numerosi impegni lavorativi, trascuriamo.
La prima norma sulle costruzioni la inserì Hammurabi (Sesto re di Babilonia, 1792 - 1750 a.c.) nel suo famoso Codice, ed era formata da un solo articolo: chi provoca la morte a causa di una sua costruzione, verrà messo a morte ?
Regola chiara, sintetica e, direi, efficace. Sicuramente utile per accrescere competenze e professionalità del progettista; forse anche più dei crediti formativi ?
Ma andiamo avanti veloce. Galileo Galilei fu il primo a occuparsi ufficialmente di "resistenza", ovviamente in termini elegantissimi perché in quel periodo saper esprimere concetti era un'arte: Se soltanto la forma fosse responsabile della robustezza, si dovrebbe concludere che uno stesso oggetto può essere riprodotto a qualsiasi scala senza pregiudizio della sua resistenza. Poi si va ad arrovellare sul problema della trave a mensola, perché era uno che non parlava a caso, ma in quel periodo il metodo scientifico era superiore allo strumento matematico e quindi commette un errore: secondo lui il modulo di resistenza è W=b*h3/2 cioè sovrastimato di ben tre volte rispetto all'attuale W=b*h3/6. Galileo aveva semplicemente posto l'asse neutro alla base della sezione invece che in mezzeria (Per inciso, occorrerà attendere Bernoulli, Mariotte, Parent e Coulomb per arrivare alla formulazione attuale. Anche Leibniz, che non era di certo uno sprovveduto, giunse alla stessa conclusione di Galileo) (in quanto la rottura della trave corrispondeva sempre con un estremo della faccia della sezione).
Detto questo, a nessuno venne in mente di inserire in una Legge (con la L maiuscola) la formula di Galileo, in quanto il requisito da soddisfare era che la trave non si spezzasse; così come Hammurabi non si preoccupò di stabilire quali fossero le formulazioni affinchè la casa non crollasse, quello che contava era il risultato.
Arriviamo allora ai giorni nostri.
E' utile qui riportare l'articolo 481 del Codice Penale: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31] (1).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2] (2).
(1) La multa risulta così modificata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) L'art. 15-quater, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980, n. 874, in materia di terremoti, così dispone: «Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale».
L'avete letto tutto? Bene, come vedete c'è anche un passaggio specifico legato ai terremoti.
Forse non tutti lo sanno, ma quando firmiamo le numerose asseverazioni allegate a una pratica strutturale, alcune anche congiuntamente al progettista architettonico, tra le altre cose asseveriamo ai sensi dell'art. 481 CP la rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni. I colleghi che svolgono incarichi per i vari Tribunali d'Italia in questo momento staranno sorridendo.
Nel nostro stato la normativa per le costruzioni è legge, incluso tutto il suo contenuto. Cioè, sbagliare la classe d'uso di una struttura (e quindi l'azione sismica per la quale deve essere verificata) equivale a sbagliare l'angolo q nella formula della resistenza al taglio. E a sua volta, paradossalmente, tutto questo equivale a passare con il rosso al semaforo e provocare un incidente stradale.
Storicamente la normativa tecnica è sempre cambiata o in maniera più restrittiva o in maniera concettuale proprio perché, a differenza del codice della strada, gli edifici sono progettati per rimanere immutabili per molti anni. Se da un giorno all'altro su una strada cambia il limite di velocità, il problema mi riguarda marginalmente, è sufficiente adeguarmi per il tempo in cui la stò percorrendo. Non è così per una struttura.
Mi spiego meglio. La normativa tecnica italiana è Legge, e come tale decide cosa è sicuro oppure no. Quando nel corso degli anni si sono succeduti i vari testi, ciascuno ha portato il proprio contributo all'incremento di sicurezza, diventando il nuovo gradino di partenza. Poi sono arrivate le NTC2008 con la loro travagliata entrata in vigore; tutti i tecnici ricordano con un brivido lungo la schiena il periodo che va dal marzo 2003 al luglio 2009.
Ma non era mai successo che una nuova norma (e quindi, lo ripeto, Legge) venisse introdotta per correggere gli errori della precedente. Facciamo un esempio.
Prendiamo una formula assolutamente marginale all'interno delle NTC: §4.1.2.1.3.2 "Elementi con armature trasversali resistenti al taglio", ultimo capoverso. Le armature longitudinali, dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali, dovranno essere prolungate di una misura pari a:
A sinistra trovate la formula 4.1.22 delle NTC2008, a destra la nuova versione, contenuta nella versione approvata a novembre 2014 (e divenuta la numero 4.1.30). Ora, senza fare della filosofia, è chiaro che le formule sono praticamente identiche in quanto solitamente l'angolo a è pari a 90° (stiamo parlando dell'inclinazione delle staffe), ma personalmente mi irrita il fatto che qualcuno abbia scelto per me.
Facciamo un esempio per assurdo. Fino adesso ho progettato con staffe inclinate, calcolando pedissequamente il valore di a1. Ora subentra la nuova norma (e quindi Legge) e per forza il mio valore di a1 è superiore. Quale struttura è più sicura? Quella di prima o quella di adesso? Qualsiasi tecnico di buon senso direbbe che sono parimenti sicure, ma la Legge non dice la stessa cosa. La Legge dice che una è sicura e l'altra no, in funzione di quale formula è in vigore in quel momento.
E qui vengono i nodi al pettine. La Legge, la stessa che fa assunzioni del tipo conservazione-delle-sezioni-piane, scelta-del-modulo-di-poisson, impostazione-di-offset-rigidi, assunzione-di-coefficiente-di-struttura-in-analisi-modale, ecc... ecc? ecc? proprio quella Legge mi dice che potenzialmente sono passivo di denuncia penale se il prolungamento di una barra longitudinale è 1 cm più corto rispetto a quanto dice la formula.
Mi viene in mente una barzelletta. Ci sono due cow boy che si trovano circondati dagli indiani; il primo dice "sono 1003" e l'altro "come fai a sapere il numero preciso?". "Vedi, su quella collina ce ne sono 3, lì nella pianura saranno un migliaio".
La norma/Legge fa la stessa cosa; sbriga le questioni fondamentali con assunzioni logiche sensate, poi interviene con autorità sulle prescrizioni, per timore di perdere il proprio ruolo di potere. E' ormai risaputo e provato che si possono costruire edifici sicuri non rispettando la normativa, così come è possibile mettere a repentaglio la sicurezza rispettandola; ma solo nel primo caso si è passibili di denuncia penale.
Altro aspetto. In Italia la credenza è che la sicurezza debba passare tramite la scrittura di un pezzo di carta, e diventa evidente che chi scrive immagina un cantiere come lo shuttle. Inserisco due immagini esemplificative; si noti lo strumento di precisione in bocca e la posizione della mano sinistra. Ah, poi ovviamente occorre tenere conto del centimetro in più o in meno dato dal contributo dell'angolo a!
Qual è la prassi in altre nazioni (senza fare nomi, per non cadere nella noia)? L'obiettivo da raggiungere è legge, come viene raggiunto sono affari del progettista, purchè sia convincente sulla bontà del risultato. E purchè sia punito nel caso il risultato non venga raggiunto. Semplice, quasi come Hammurabi; si chiama "Normativa Prestazionale". Le nostre NTC invece (sia quelle attuali che quelle future) vorrebbero solo essere prestazionali, ma in realtà diventano la prescrizione peggiore perché giustificate dalla spada di Damocle della Legge.
E' la condanna a morte dell'ingegno. Nervi non avrebbe avuto vita facile in questi anni.
In tutto questo, cosa ancora peggiore, c'è chi decide quali formule utilizzare, quali cambiare e quali inserire in Legge, diventando Giudice in pectore per lo Stato e per le procure di tutta Italia. Con un angolo a ci giochiamo una denuncia penale.
Ecco allora, in Italia, le tavole della Legge! E tutto uno stuolo di Mosè che si prodigano a scriverle! Non sono religioso, ma mi piacciono certi passaggi della Bibbia quando sono calzanti. Mosè "si avvicinò all'accampamento e vide il vitello e le danze, si adirò e gettò le Tavole dalle sue mani, spezzandole ai piedi del monte (Esodo 32:19)". I nostri Mosè non solo le scrivono, ma le rompono anche e poi le riscrivono perché l'unica verità è in esse, non è nel mondo fuori, non è nella mente e nella mano del progettista...
Per concludere, non mi è ancora chiaro perché, anche nell'ultima versione delle NTC, non ci sia scritto che è possibile utilizzare liberamente "codici di comprovata validità" come, ad esempio, gli EC o le FEMA. I colleghi stranieri sono sempre molto divertiti da questa cosa: in Italia non solo abbiamo la nostra normativa tecnica, ma ogni regione riesce ad applicarla diversamente a livello burocratico. Forse è ora di ammettere che non siamo poi così importanti.
PS: Viva la rivoluzione! In qualsiasi momento arriverà...
Ad oggi l'unica cosa certa è che ieri (14 dicembre 2015) è stata presentata un'interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio (leggi articolo), per conoscere il motivo di tanta inerzia su un tema così importante.
La nuova versione delle NTC è stata infatti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (leggi articolo) in data 14 Novembre 2014 (protocollo 53/2012) e da allora non si ha notizia sull'acquisizione dei pareri del Ministro dell'Interno e del Capo Dipartimento della Protezione Civile (così come previsto dalla normativa vigente) nè se siano stati avviati i lavori della Conferenza Unificata ai fini del perfezionamento dell'iter legislativo per la redazione del decreto ministeriale di approvazione.
Al di là di quando e cosa risponderà il Ministro Delrio, personalmente non sono particolarmente interessato a questo fantomatico "iter", anche perché la versione di novembre 2014 delle NTC non contiene la "rivoluzione" che tanti auspicano. Mi piace però soffermarmi su alcuni aspetti che molte volte, presi dai numerosi impegni lavorativi, trascuriamo.
La prima norma sulle costruzioni la inserì Hammurabi (Sesto re di Babilonia, 1792 - 1750 a.c.) nel suo famoso Codice, ed era formata da un solo articolo: chi provoca la morte a causa di una sua costruzione, verrà messo a morte ?
Regola chiara, sintetica e, direi, efficace. Sicuramente utile per accrescere competenze e professionalità del progettista; forse anche più dei crediti formativi ?
Ma andiamo avanti veloce. Galileo Galilei fu il primo a occuparsi ufficialmente di "resistenza", ovviamente in termini elegantissimi perché in quel periodo saper esprimere concetti era un'arte: Se soltanto la forma fosse responsabile della robustezza, si dovrebbe concludere che uno stesso oggetto può essere riprodotto a qualsiasi scala senza pregiudizio della sua resistenza. Poi si va ad arrovellare sul problema della trave a mensola, perché era uno che non parlava a caso, ma in quel periodo il metodo scientifico era superiore allo strumento matematico e quindi commette un errore: secondo lui il modulo di resistenza è W=b*h3/2 cioè sovrastimato di ben tre volte rispetto all'attuale W=b*h3/6. Galileo aveva semplicemente posto l'asse neutro alla base della sezione invece che in mezzeria (Per inciso, occorrerà attendere Bernoulli, Mariotte, Parent e Coulomb per arrivare alla formulazione attuale. Anche Leibniz, che non era di certo uno sprovveduto, giunse alla stessa conclusione di Galileo) (in quanto la rottura della trave corrispondeva sempre con un estremo della faccia della sezione).
Detto questo, a nessuno venne in mente di inserire in una Legge (con la L maiuscola) la formula di Galileo, in quanto il requisito da soddisfare era che la trave non si spezzasse; così come Hammurabi non si preoccupò di stabilire quali fossero le formulazioni affinchè la casa non crollasse, quello che contava era il risultato.
Arriviamo allora ai giorni nostri.
E' utile qui riportare l'articolo 481 del Codice Penale: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31] (1).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2] (2).
(1) La multa risulta così modificata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) L'art. 15-quater, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980, n. 874, in materia di terremoti, così dispone: «Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale».
L'avete letto tutto? Bene, come vedete c'è anche un passaggio specifico legato ai terremoti.
Forse non tutti lo sanno, ma quando firmiamo le numerose asseverazioni allegate a una pratica strutturale, alcune anche congiuntamente al progettista architettonico, tra le altre cose asseveriamo ai sensi dell'art. 481 CP la rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni. I colleghi che svolgono incarichi per i vari Tribunali d'Italia in questo momento staranno sorridendo.
Nel nostro stato la normativa per le costruzioni è legge, incluso tutto il suo contenuto. Cioè, sbagliare la classe d'uso di una struttura (e quindi l'azione sismica per la quale deve essere verificata) equivale a sbagliare l'angolo q nella formula della resistenza al taglio. E a sua volta, paradossalmente, tutto questo equivale a passare con il rosso al semaforo e provocare un incidente stradale.
Storicamente la normativa tecnica è sempre cambiata o in maniera più restrittiva o in maniera concettuale proprio perché, a differenza del codice della strada, gli edifici sono progettati per rimanere immutabili per molti anni. Se da un giorno all'altro su una strada cambia il limite di velocità, il problema mi riguarda marginalmente, è sufficiente adeguarmi per il tempo in cui la stò percorrendo. Non è così per una struttura.
Mi spiego meglio. La normativa tecnica italiana è Legge, e come tale decide cosa è sicuro oppure no. Quando nel corso degli anni si sono succeduti i vari testi, ciascuno ha portato il proprio contributo all'incremento di sicurezza, diventando il nuovo gradino di partenza. Poi sono arrivate le NTC2008 con la loro travagliata entrata in vigore; tutti i tecnici ricordano con un brivido lungo la schiena il periodo che va dal marzo 2003 al luglio 2009.
Ma non era mai successo che una nuova norma (e quindi, lo ripeto, Legge) venisse introdotta per correggere gli errori della precedente. Facciamo un esempio.
Prendiamo una formula assolutamente marginale all'interno delle NTC: §4.1.2.1.3.2 "Elementi con armature trasversali resistenti al taglio", ultimo capoverso. Le armature longitudinali, dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali, dovranno essere prolungate di una misura pari a:
A sinistra trovate la formula 4.1.22 delle NTC2008, a destra la nuova versione, contenuta nella versione approvata a novembre 2014 (e divenuta la numero 4.1.30). Ora, senza fare della filosofia, è chiaro che le formule sono praticamente identiche in quanto solitamente l'angolo a è pari a 90° (stiamo parlando dell'inclinazione delle staffe), ma personalmente mi irrita il fatto che qualcuno abbia scelto per me.
Facciamo un esempio per assurdo. Fino adesso ho progettato con staffe inclinate, calcolando pedissequamente il valore di a1. Ora subentra la nuova norma (e quindi Legge) e per forza il mio valore di a1 è superiore. Quale struttura è più sicura? Quella di prima o quella di adesso? Qualsiasi tecnico di buon senso direbbe che sono parimenti sicure, ma la Legge non dice la stessa cosa. La Legge dice che una è sicura e l'altra no, in funzione di quale formula è in vigore in quel momento.
E qui vengono i nodi al pettine. La Legge, la stessa che fa assunzioni del tipo conservazione-delle-sezioni-piane, scelta-del-modulo-di-poisson, impostazione-di-offset-rigidi, assunzione-di-coefficiente-di-struttura-in-analisi-modale, ecc... ecc? ecc? proprio quella Legge mi dice che potenzialmente sono passivo di denuncia penale se il prolungamento di una barra longitudinale è 1 cm più corto rispetto a quanto dice la formula.
Mi viene in mente una barzelletta. Ci sono due cow boy che si trovano circondati dagli indiani; il primo dice "sono 1003" e l'altro "come fai a sapere il numero preciso?". "Vedi, su quella collina ce ne sono 3, lì nella pianura saranno un migliaio".
La norma/Legge fa la stessa cosa; sbriga le questioni fondamentali con assunzioni logiche sensate, poi interviene con autorità sulle prescrizioni, per timore di perdere il proprio ruolo di potere. E' ormai risaputo e provato che si possono costruire edifici sicuri non rispettando la normativa, così come è possibile mettere a repentaglio la sicurezza rispettandola; ma solo nel primo caso si è passibili di denuncia penale.
Altro aspetto. In Italia la credenza è che la sicurezza debba passare tramite la scrittura di un pezzo di carta, e diventa evidente che chi scrive immagina un cantiere come lo shuttle. Inserisco due immagini esemplificative; si noti lo strumento di precisione in bocca e la posizione della mano sinistra. Ah, poi ovviamente occorre tenere conto del centimetro in più o in meno dato dal contributo dell'angolo a!
Qual è la prassi in altre nazioni (senza fare nomi, per non cadere nella noia)? L'obiettivo da raggiungere è legge, come viene raggiunto sono affari del progettista, purchè sia convincente sulla bontà del risultato. E purchè sia punito nel caso il risultato non venga raggiunto. Semplice, quasi come Hammurabi; si chiama "Normativa Prestazionale". Le nostre NTC invece (sia quelle attuali che quelle future) vorrebbero solo essere prestazionali, ma in realtà diventano la prescrizione peggiore perché giustificate dalla spada di Damocle della Legge.
E' la condanna a morte dell'ingegno. Nervi non avrebbe avuto vita facile in questi anni.
In tutto questo, cosa ancora peggiore, c'è chi decide quali formule utilizzare, quali cambiare e quali inserire in Legge, diventando Giudice in pectore per lo Stato e per le procure di tutta Italia. Con un angolo a ci giochiamo una denuncia penale.
Ecco allora, in Italia, le tavole della Legge! E tutto uno stuolo di Mosè che si prodigano a scriverle! Non sono religioso, ma mi piacciono certi passaggi della Bibbia quando sono calzanti. Mosè "si avvicinò all'accampamento e vide il vitello e le danze, si adirò e gettò le Tavole dalle sue mani, spezzandole ai piedi del monte (Esodo 32:19)". I nostri Mosè non solo le scrivono, ma le rompono anche e poi le riscrivono perché l'unica verità è in esse, non è nel mondo fuori, non è nella mente e nella mano del progettista...
Per concludere, non mi è ancora chiaro perché, anche nell'ultima versione delle NTC, non ci sia scritto che è possibile utilizzare liberamente "codici di comprovata validità" come, ad esempio, gli EC o le FEMA. I colleghi stranieri sono sempre molto divertiti da questa cosa: in Italia non solo abbiamo la nostra normativa tecnica, ma ogni regione riesce ad applicarla diversamente a livello burocratico. Forse è ora di ammettere che non siamo poi così importanti.
PS: Viva la rivoluzione! In qualsiasi momento arriverà...
© Riproduzione riservata