Reverse Charge in edilizia: nuovi chiarimenti dalle Entrate
Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) nell'ambito del settore edile. È stata, infatti,...
Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul meccanismo di
inversione contabile (c.d. reverse charge) nell'ambito del
settore edile.
È stata, infatti, pubblicata la circolare 22 dicembre 2015, n. 37/E con
la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di
chiarimento ed ai quesiti emersi durante gli incontri con le
associazioni di categoria. Le Entrate hanno ricordato che con il
reverse charge, che mira a contrastare le frodi in
particolari settori a rischio, è il destinatario della cessione o
della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l'Iva al posto
del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di
applicazione dell'Iva.
Manutenzioni straordinarie e demolizioni - In una logica di
semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo
dell'inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un
contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni
soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi edilizi di
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Questi
interventi, infatti, dopo l'entrata in vigore del Dl n. 133/2014,
rientrano nella "manutenzione straordinaria" e non più nella
"ristrutturazione edilizia". Stesse regole anche nell'ipotesi di un
contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la
successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso,
infatti, l'attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse
charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla
realizzazione di una nuova costruzione.
Il reverse charge "trova posto" nei parcheggi che sono parte
dell'edificio - Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto
i parcheggi sono escluse dall'applicazione del reverse charge, a
meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante
dell'edificio, in quanto, ad esempio, interrati. Vanno inoltre
assoggettati a Iva secondo le normali regole i servizi di
derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve. I
rispettivi codici Ateco, infatti, non rientrano tra le prestazioni
di servizi di pulizia, come espressamente richiamate nella circolare 27 marzo 2015, n. 14/E.
Chiarimenti a 360 gradi in tema di impianti - Trova
applicazione l'inversione contabile ogni qual volta l'installazione
di un impianto sia funzionale o servente all'edificio. E' il caso,
per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale,
gestito da una centralina posta all'interno dell'edificio e
telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici,
esternamente. Stessa "sorte" per le prestazioni di manutenzione e
riparazione di impianti e per l'installazione di impianti
fotovoltaici "integrati" o "semiintegrati" agli edifici. Niente
regole ordinarie, infine, anche per le attività di installazione,
manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio
se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici,
così come per l'installazione di porte tagliafuoco e uscite di
sicurezza.
Documenti Allegati
Circolare