Codice appalti: dall'1 Gennaio 2016 in vigore le nuove soglie
L'1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano l...
L'1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i Regolamenti
delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della
Commissione del 24 novembre 2015 che modificano le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e
2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25 novembre
scorso. Sono state modificate, a partire dall'1 gennaio 2016, le
soglie europee per gli appalti e, quindi, anche gli
articoli 28, 215 e 235 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ricordiamo che le tre direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sono entrate in vigore negli
stati membri nel mese di Aprile 2014 e devono ancora essere
recepite in ambito nazionale.
Con i tre nuovi Regolamenti devono intendersi, quindi modificate, a partire dall'1/1/2016, le soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nella tabella qui di seguito riportata sono state raffrontate le nuove soglie utilizzabili del prossimo 1 gennaio 2016 con le precedenti relative sia ai lavori che ai servizi e forniture:
|
Soglie
precedenti |
Soglie
dall'1 gennaio 2016 |
Lavori
|
5.186.000
|
5.225.000
|
Servizi e forniture (settori
ordinari)
|
207.000
|
209.000
|
Servizi e
forniture (amministrazioni statali)
|
134.000
|
135.000
|
Servizi e forniture (settori
speciali)
|
414.000
|
418.000
|
Ricordiamo, anche, che le soglie erano state già modificate una prima volta con il Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, una seconda volta con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4 dicembre 2007, una terza volta con il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009, una quarta volta volta con il Regolamento (CE) n. 1251/2011 della commissione del 30 novembre 2011 ed una quinta volta con il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13 dicembre 2013.
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
In particolare l'articolo 28 del decreto legislative 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) deve intendersi,
quindi, così modificato:
"1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture
del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti
pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle
soglie seguenti:
a) 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 209.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati
da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV
al Codice dei contratti;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono
ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici".
Devono intendersi, anche, modificate le soglie di cui agli articoli
215 e 235 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
163/2006.
In allegato le tre direttive ed il Regolamento che modifica le
soglie.
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