ANAC: Nuova determinazione sulla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stata pubblicata la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 13 del 10 dicembre...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stata pubblicata la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 13 del 10 dicembre 2015, recante “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
La nuova determinazione aggiorna la Determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 ed, in sintesi, precisa che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’arbitrato, come prevista dagli articoli 241-243 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Le novità sono contenute ai commi da 18 a 25 dell’art. 1.
Nella determinazione, l'ANAC precisa che, per quanto concerne i riflessi sulle competenze della Camera arbitrale, di aver rilevato dubbi interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa con specifico riguardo ai seguenti profili:
- problematiche di diritto transitorio in relazione all’applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore il 28/11/2012) che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro;
- problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell’organo di governo della PA prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell’art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;
- rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l’art. 810 c.p.c.;
- individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l’incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all’art. 1, comma 21, della legge n. 190/2012.
La determinazione tratta, dettagliatamente:
- l’individuazione dell’ambito di estensione del divieto di cui al comma 18 dell’art. 1, legge n.190/2012 e profili di diritto intertemporale;
- la nomina dell’arbitro di elezione pubblica;
- i profili di diritto intertemporale relativi all’applicazione del comma 19 sull’autorizzazione preventiva;
- il rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l’art. 810 c.p.c.
Tra l’altro nella nuova determinazione viene precisato che il divieto introdotto al comma 18 dell’art. 1, della legge n. 190/2012, non comprende le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto, attesa l’espressa dizione della norma, la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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