Legge di Stabilità: le principali misure fiscali per l’edilizia
Con la pubblicazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge...
Con la pubblicazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di Stabilità per il
2016) sulla Gazzetta Ufficiale 30/12/2015, n. 302 - S.O. n.
701 sono state approvate nuove interessanti misure a favore
della casa che vanno dalle detrazioni fiscali per gli
interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, al bonus
arredi e mobili, fino a quelle che riguardano in particolare
l’abitazione principale.
In riferimento a queste, l’aspetto più innovativo della nuova Legge
di Stabilità riguarda:
- la possibilità per i contribuenti della “no tax area” (quelli i cui redditi sono “assorbiti” dalla detrazione) di recuperare il beneficio spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, cedendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento (comma 74) con modalità che saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- l’inserimento tra le spese agevolabili per la detrazione del 65% anche quelle riguardano gli impianti domotici. Sono, infatti, stati inserite anche le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza (accensione, spegnimento, programmazione settimanale, monitoraggio dei consumi, ecc.) degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni, per accrescere la consapevolezza dei consumi da parte degli utenti e migliorare l’efficienza funzionale dei medesimi impianti (comma 88).
Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico e le
ristrutturazioni edilizie
Viene confermata la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le
attuali misure:
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica,
inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici
condominiali, che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi
quelli strumentali (dall’1 gennaio 2017, rientrerà nell’ordinaria
detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie);
I lavori agevolabili e le spese massime sono:- 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 60 mila euro per gli interventi sull’involucro (tetti, pareti, finestre, ecc.), acquisto e posa in opera di schermature solari, come tende esterne, chiusure oscuranti, ecc.;
- 60 mila euro per l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda;
- 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- 50% per le ristrutturazioni che aumenta al 65% (su un importo di 96mila euro) in caso di adozione di misure antisismiche su costruzioni, adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva, situate in zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione, che deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, spetta ai contribuenti Irpef che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili oggetto degli interventi oppure titolari di altri diritti di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie); sempre che sostengano le relative spese, il beneficio spetta anche a locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
Bonus Mobili (comma 74)
È stata confermata anche per il 2016 la detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad
arredare un immobile oggetto di lavori edilizi per i quali si
fruisce del “bonus ristrutturazioni” nella misura maggiorata del
50%. Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% delle
spese sostenute per l’acquisto di quei beni, da calcolare su un
importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere
fruito in dieci quote annuali di pari importo.
Per poter fruire del bonus mobili è, quindi, necessario aver
effettuato i seguenti interventi:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, vanno bene anche i lavori di manutenzione ordinaria);
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Se l’intervento riguarda le parti condominiali, ciascun
condomino ha diritto alla detrazione, per la propria quota, solo
per i beni destinati ad arredare quei locali; il bonus non spetta
per gli eventuali beni acquistati per arredare la propria casa. La
data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni,
ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute
prima di quelle per l’arredo. La data di avvio dei lavori può
essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o, se
obbligatoria, dalla comunicazione preventiva all’Asl; per gli
interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi,
basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il comma 75 della Stabilità 2016 ha istituito un ulteriore “bonus
mobili”, riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè
nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle
spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al
proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non
superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari
importo. Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o
convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre
anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale. Il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con
l’ordinario “bonus arredi”.
Installazione in abitazioni di sistemi di
videosorveglianza/allarme
Il comma 982 prevede un credito d’imposta sul reddito (nel limite
massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016) per le
spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività
di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di
sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle
connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette
alla prevenzione di attività criminali. Un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, definirà
criteri e procedure per l'accesso al beneficio e per il suo
recupero in caso di illegittimo utilizzo.
Prima Casa
Altra novità è costituita dalla possibilità di poter fruire dei
benefici previsti per la prima casa anche prima di vendere la
precedente. Il comma della Legge di Stabilità aggiunge all'articolo
1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
il seguente comma:
”4-bis. L'aliquota del 2% si applica anche agli atti di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,
all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto
dal comma 4”.
Dunque, sarà possibile beneficare dell’agevolazione per l’acquisto
della prima casa (imposta di registro con aliquota al 2% invece che
del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa costruttrice, Iva al
4% anziché al 10%) anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se
ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa
agevolazione. L’unica condizione imposta è che la “vecchia”
abitazione venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se
l’impegno a vendere il precedente immobile non viene rispettato, si
decade dall’agevolazione e bisogna corrispondere l’imposta di
registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli interessi di
mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta. In caso
di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio
delle Entrate competente recupererà, maggiorata dei relativi
interessi, la differenza tra l’Iva calcolata in base all’aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione dell’aliquota agevolata, e irrogherà la sanzione
amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.
Documenti Allegati
Legge di Stabilità per il 2016