DAL MINISTERO UN COMPROMESSO PER LE IMPRESE CHE NON POSSONO PAGARE
La Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con una nota indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro avente co...
La Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del
Lavoro, con una nota indirizzata alle Direzioni regionali e
provinciali del Lavoro avente come oggetto “provvedimenti di
sospensione dei lavori nel cantiere edile - regolarizzazione
delle violazioni - provvedimenti di revoca - chiarimenti”,
interviene sul problema legato alla sospensione dei lavori per quei
cantieri in cui, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 36
bis del Decreto legge n. 223/2006 convertito dalla Legge n.
248/2006.
In particolare la Direzione generale, con la nota sopra richiamata, precisa che emergono rilievi di criticità in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione in quanto la circolare n. 29/2006 stabilisce che “per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, (è necessario) il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi”
I provvedimenti sanzionatori, spesso adottati, che prevedono il pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla maxisanzione per il lavoro nero, mettendo in notevole difficoltà le imprese che non sono in grado di versare con immediatezza, hanno precluso, pur in presenza di una regolarizzazione dei lavoratori, la revoca della sospensione.
D’altra parte, con il cantiere sospeso non è possibile per l’impresa proseguire i lavori e, quindi, non è possibile procedere all’emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento che diventano necessari all’impresa per provvedere a pagare le sanzioni generando una situazione di difficoltà operativa che pregiudica la gestione dell’appalto.
La nota della Direzione generale del Ministero continua precisando che “pur ritenendo che il ripristino delle regolari condizioni di lavoro richieda la reintegrazione dell’ordine giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca” ed aggiunge che per le imprese che hanno avuto la sospensione dei lavori nei cantieri e che hanno proceduto alla regolarizzazione dei lavori in nero, in tutti quei casi in l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appare eccessivamente gravoso, è possibile procedere alla revoca del provvedimento di sospensione del cantiere stesso.
La nota conclude precisando che le Direzioni regionali e provinciali, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, dovranno verificare che l’impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria per i lavoratori irregolari; per quanto concerne, poi, la valutazione sulla opportunità di non condizionare la revoca del provvedimeto di sospensione all’immediato pagamento delle sanzioni amministrative, la stessa deve fondarsi sull’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economico-finanziarie dell’impresa, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dall’entità del valore dell’appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato complessivo aziendale.
In particolare la Direzione generale, con la nota sopra richiamata, precisa che emergono rilievi di criticità in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione in quanto la circolare n. 29/2006 stabilisce che “per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, (è necessario) il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi”
I provvedimenti sanzionatori, spesso adottati, che prevedono il pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla maxisanzione per il lavoro nero, mettendo in notevole difficoltà le imprese che non sono in grado di versare con immediatezza, hanno precluso, pur in presenza di una regolarizzazione dei lavoratori, la revoca della sospensione.
D’altra parte, con il cantiere sospeso non è possibile per l’impresa proseguire i lavori e, quindi, non è possibile procedere all’emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento che diventano necessari all’impresa per provvedere a pagare le sanzioni generando una situazione di difficoltà operativa che pregiudica la gestione dell’appalto.
La nota della Direzione generale del Ministero continua precisando che “pur ritenendo che il ripristino delle regolari condizioni di lavoro richieda la reintegrazione dell’ordine giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca” ed aggiunge che per le imprese che hanno avuto la sospensione dei lavori nei cantieri e che hanno proceduto alla regolarizzazione dei lavori in nero, in tutti quei casi in l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appare eccessivamente gravoso, è possibile procedere alla revoca del provvedimento di sospensione del cantiere stesso.
La nota conclude precisando che le Direzioni regionali e provinciali, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, dovranno verificare che l’impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria per i lavoratori irregolari; per quanto concerne, poi, la valutazione sulla opportunità di non condizionare la revoca del provvedimeto di sospensione all’immediato pagamento delle sanzioni amministrative, la stessa deve fondarsi sull’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economico-finanziarie dell’impresa, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dall’entità del valore dell’appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato complessivo aziendale.
A cura di Paolo
Oreto
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