IVA SU LOCAZIONE IMMOBILI
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2006, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Iva sui canoni di locazione immobil...
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 9 gennaio
2006, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Iva
sui canoni di locazione immobiliare percepiti in dipendenza di un
contratto a termine (8 anni), stipulato con una Cooperativa a
proprietà indivisa, costruttrice dell'immobile stesso precisando
che detta cooperativa fruisce di "sovvenzione regionale", ai sensi
dell’articolo 8 della legge n. 179/19921, per il “recupero o nuova
costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori
dipendenti” e che il contratto di locazione prevede il diritto di
prelazione nella “cessione in proprietà” della medesima unità.
Deve osservarsi che, a causa della soggettività passiva (anche ai fini IVA) del locatore (nel caso di una cooperativa edilizia non risultano esservi dubbi), occorre verificare se la locazione dell’immobile di civile abitazione risulti effettuata da un’impresa che l’ha costruito per la vendita o per la locazione.
Nel primo caso, ai sensi del n. 127-ter), della Tabella "A" - parte III – allegata al D.P.R. n. 633/72, i relativi canoni sono assoggettati ad IVA con l’aliquota del 10%; mentre, nel secondo caso, la prestazione configura un’operazione esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 8), del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che qualificandosi la cooperativa come impresa che ha costruito l’immobile per la successiva vendita, è consentita l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, ai sensi dell'art. 127-ter della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Deve osservarsi che, a causa della soggettività passiva (anche ai fini IVA) del locatore (nel caso di una cooperativa edilizia non risultano esservi dubbi), occorre verificare se la locazione dell’immobile di civile abitazione risulti effettuata da un’impresa che l’ha costruito per la vendita o per la locazione.
Nel primo caso, ai sensi del n. 127-ter), della Tabella "A" - parte III – allegata al D.P.R. n. 633/72, i relativi canoni sono assoggettati ad IVA con l’aliquota del 10%; mentre, nel secondo caso, la prestazione configura un’operazione esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 8), del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che qualificandosi la cooperativa come impresa che ha costruito l’immobile per la successiva vendita, è consentita l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%, ai sensi dell'art. 127-ter della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
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