Impianti a fune: in Gazzetta le Norme Tecniche regolamentari sulle revisioni periodiche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla discipli...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli impianti a fune, in applicazione del D.M. 1 dicembre 2015, n. 203 che contiene le Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.
Il Comuncato fa riferimento al decreto dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2016 con cui sono state disciplinate le procedure in applicazione al citato D.M. n. 203/2015.
Il decreto disciplina le procedure in applicazione al D.M. 01/12/2015 nei seguenti articoli:
- art. 1 - Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico
- art. 2 - Revisione quinquennale
- art. 3 - Revisione generale
- art. 4 - Ispezioni speciali
- art. 5 - Varianti costruttive
- art. 6 - Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica
- art. 7 - Documentazione richiesta in caso di Revisione Generale, di prolungamento della vita tecnica o di variante costruttiva
- art. 8 - Accertamenti preliminari
- art. 9 - Partecipazione alle verifiche e prove funzionali
- art. 10 - Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali
- art. 11 - Effettuazione delle verifiche e prove funzionali
- art. 12 - Verbale delle verifiche e prove funzionali
- art. 13 - Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio.
Ricordiamo che il Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto è rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, dall'Autorità di sorveglianza, alla Regione o all'Ente concedente ed è subordinato:
- alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali;
- all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) e di tipo C) così come individuate all’articolo 12 del decreto stesso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it