Costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici: in Gazzetta il Decreto con i criteri ambientali minimi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dice...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”.
Con il decreto in argomento, così come disposto dall’articolo 2
del decreto interministeriale 11 aprile 2008 sono adottati i
criteri ambientali minimi di cui agli allegati
tecnici del decreto stesso per i prodotti/servizi:
“affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione” e “forniture di ausili per
l'incontinenza”.
Relativamente all’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione, nell’allegato al decreto, dopo le opportune
premesse, vengono trattati, dettagliatamente, i seguenti
argomenti:
- Oggetto e struttura del documento
- Criteri ambientali per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi
Il documento è parte integrante del Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP) ed inoltre tiene conto di quanto
proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile
(COM 397-2008) e sul GPP (COM 400 - 2008), dell’Unione Europea.
Per consentire il monitoraggio degli appalti pubblici verdi
le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del
D. Lgs. 163/06, dovranno comunicare ad ANAC
(Autorità Nazionale AntiCorruzione), nel rispetto delle modalità
dalla stessa previste, i dati sui propri acquisti fatti
conformemente ai Criteri ambientali Minimi (CAM), adottati con
decreto del Ministro dell’Ambiente.
Colgo l’occasione per ricordare che i documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.
I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali quali le misure adottate nell’ambito della Direttiva ERP (Energy Related Products) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”) e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria come le associazioni di categoria.
Sono già in vigore i criteri ambientali minimi relativi a:
- Apparecchiature elettroniche per ufficio
- Arredi per ufficio
- Aspetti sociali negli appalti pubblici
- Carta
- Cartucce per stampanti
- Illuminazione pubblica
- Pulizia e prodotti per l’igiene
- Rifiuti urbani
- Ristorazione collettiva e derrate alimentari
- Serramenti esterni
- Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico
- Arredo urbano
Ricordiamo, con l’occasione che sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013 recante “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione- revisione 2013”.
Il documento allegato al decreto, alla luce dell'evoluzione del
quadro normativo in materia di strategie politiche e ambientali
dell'Unione europea e in relazione alle esperienze acquisite in
questi anni in materia di "acquisti verdi", aggiorna il Piano
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione di cui al D.I. 11 aprile 2008,
sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il
punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali
minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») ed il punto 7 (»Azioni
di supporto al Piano»).
Di notevole interesse il paragrafo 4.1 che tratta “Gli
appalti verdi: I criteri ambientali minimi” in cui vengono
fornite le misure volte all’integrazione delle esigenze di
sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti.
Nel citato paragrafo vengono fornite interessanti indicazioni in
ordine all'applicazione, negli appalti pubblici, degli elementi di
valutazione ambientale all'interno del criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricordiamo che nell’ambito degli appalti di lavori, con
l'articolo 120 del regolamento n. 207/2010 relativo
all’offerta economicamente più vantaggiosa viene sancito
che “In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ………….. Al fine di attuare nella loro
concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo
2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni
appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai
fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione
all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai
criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio
2008, e successivi decreti attuativi ……….”.
Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set
“criteri premianti” relativi alle categorie di appalti di lavori
previste dal PAN, qualora la gara sia aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri ambientali minimi (CAM) consistono in
indicazioni specifiche, applicabili per gli appalti sopra e sotto
la soglia comunitaria, che possono avere riguardo a diversi
elementi, in diverse fasi della procedura.
La struttura e la procedura di definizione dei CAM
consente di facilitare al massimo il compito delle stazioni
appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed
essere in linea con i principi del PAN. Con un semplice copia ed
incolla infatti, possono trasferire nei propri capitolati le
caratteristiche ambientali utili a classificare come “verde” la
fornitura o l’affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di
prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai
requisiti ambientali richiesti.
L’insieme dei criteri ambientali che vengono
individuati, danno un quadro di riferimento utile alle
stazioni appaltanti che, nel definire le specifiche
tecniche di un capitolato d’oneri, così come recita la relativa
disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono
obbligate “Ogniqualvolta sia possibile, a definirle in modo da
tenere conto criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di
una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale”. Inoltre fornisce indicazioni utili al mercato, che
verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità
ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend
normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità
ambientale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it