FIRMA DIGITALE PER TUTTI, PENA L’ESCLUSIONE

Con sentenza del Consiglio di Stato 11 aprile 2007, n. 1653, è stato affermato che in gaso di gara telematica, la firma digitale della sola capogruppo e non ...

04/05/2007
Con sentenza del Consiglio di Stato 11 aprile 2007, n. 1653, è stato affermato che in gaso di gara telematica, la firma digitale della sola capogruppo e non di tutte le imprese componenti il gruppo temporaneo, comporta l’esclusione dalla gara stessa: firma digitale per tutti, pena l’esclusione.
Secondo quanto stabilito dai giudici, infatti, secondo il D.P.R. n. 101/2002, la firma digitale “costituisce soltanto modalità diversa rispetto alla sottoscrizione tradizionale per iscritto e, quindi, non va ad alterare la struttura dei documenti generati in via telematica oppure la funzione propria del procedimento cui accedono”.
Per quanto concerne, poi, il codice PIN e l’ACCOUNT assegnato alla casella di posta elettronica del concorrente, “sono necessari sul versante della procedura telematica, per interagire con il sistema allo scopo della riferibilità al soggetto singolo abilitato, oppure delegato in nome e per conto del Rti, a compiere tutte le operazioni di gara, compresa la presentazione delle offerte”.
Cosa ben diversa, invece, è la firma digitale, abilitata attraverso un’apposita smart card, che è una “operazione con cui si attribuisce validità e genuina provenienza alla manifestazione di volontà espressa da parte del soggetto tenuto ad assumere l’impegno o il vincolo, reso in forma telematica”.

Nel caso in esame erano proprio gli atti della gara a stabilire che in caso di associazione temporanea d’impresa l’offerta economica avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti gli operatori costituenti il gruppo e, quindi, la firma digitale della sola capogruppo portava automaticamente all’esclusione dalla gara stessa, rendendo questo un elemento non rimediabile in quanto “la firma congiunta integra un adempimento sostanziale, e non il completamento di un documento solo formalmente carente, ad una precisa prescrizione di gara rivolta a tutte le imprese raggruppate inadempienti e non solo alla mandataria e si riferisce ad una regola partecipativa la cui inosservanza risulta espressamente sanzionata, nella lettera di invito, con l’esclusione”.

A cura di Paola Bivona
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