Obblighi di pubblicazione e trasmissione dati per le P.A.: la nuova delibera dell'ANAC

Individuate le modalità e i tempi di pubblicazione delle informazioni relative agli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione (legge n. 190/2012) per Ammi...

03/02/2016

Individuate le modalità e i tempi di pubblicazione delle informazioni relative agli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione (legge n. 190/2012) per Amministrazioni ed Enti.

È stata, infatti, pubblicata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 39 del 20 gennaio 2016 con la quale vengono fornite alle Amministrazioni pubbliche indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.

Ricordiamo che l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come modificata dall’art. 8, comma 2 della legge n. 69/2015, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, alcune precise informazioni con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge. L'art. 4 della nuova delibera ANAC definisce nel dettaglio queste informazioni, ovvero:

  • CIG - Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
  • Struttura proponente - Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
  • Oggetto del bando - Oggetto della procedura di scelta del contraente
  • Procedura di scelta del contraente - Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte - Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
  • Aggiudicatario - Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
  • Importo di aggiudicazione - Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA
  • Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura - Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
  • Importo delle somme liquidate - Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 devono essere pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. Resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio di ogni anno.

La delibera è costituita dai seguenti 12 articoli:

  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Oggetto
  • Art. 3 - Informazioni oggetto di pubblicazione
  • Art. 4 - Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione
  • Art. 5 - Soggetto responsabile della pubblicazione
  • Art. 6 - Standard da utilizzare per la pubblicazione
  • Art. 7 – Durata della pubblicazione
  • Art. 8 - Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli
  • Art. 9 - Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza
  • Art. 10 - Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
  • Art. 11 - Rapporto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge
  • Art. 12 - Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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