Riforma Professioni: ci sono Architetti iscritti all'albo degli Ingegneri?
Nel mese di dicembre 2015 è definitivamente risolto un problema nato nel 2012 quando una circolare del MIUR (n. 2100/2012) aveva lasciato uno spiraglio inter...
Nel mese di dicembre 2015 è definitivamente risolto un problema nato nel 2012 quando una circolare del MIUR (n. 2100/2012) aveva lasciato uno spiraglio interpretativo ai laureati in Architettura v.o. di chiedere l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri.
Dopo precisa richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il MIUR ha chiarito la questione pubblicando la nuova circolare 14 gennaio 2016, prot. 23591 recante "Chiarimenti sui titoli di accesso all'esame di stato per la sez. A dell'albo degli Ingegneri" che dopo un breve riepilogo normativo specifica che "l'accesso agli esami di stato per la sez. A dell'albo degli Ingegneri non è possibile per i possessori del diploma di laurea in Architettura, ma, soltanto a coloro che hanno conseguito un titolo della classe 4/5, ed un titolo ad essa equiparato dell'attuale classe di laurea magistrale LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura".
Spazzato, dunque, qualsiasi dubbio interpretativo, rimane solo un problema. In questi anni le Università hanno accettato molti laureati in Architettura v.o. all'esame di stato per la professione di Ingegnere, con la conseguenza che alcuni Ordini professionali abbiano ricevuto la relativa iscrizione all'Albo. Per tale motivo e dopo la delucidazione del MIUR, rimane da chiarire come si comporterà il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel caso esistano dei laureati in architettura v.o. che in questi anni siano riusciti ad iscriversi all'albo degli ingegneri.
Ho, così, chiesto delucidazioni al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, che ha gentilmente risposto a quest'ultimo dubbio. Riporto integralmente la sua risposta.
Il commento dell'Ing. Armando Zambrano
Caro Ing. Oreto,
la nota-circolare del 21/12/2015 del Dipartimento per la Formazione
superiore e la Ricerca del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, a firma del Capo Dipartimento,
costituisce un risultato da tempo auspicato dalle rappresentanze
degli Ingegneri, allo scopo di risolvere gli equivoci ed i dubbi
interpretativi sollevati, come noto, da una precedente circolare
del 2012 dello stesso Ministero.
Come correttamente da Lei posto in evidenza, una volta chiarito che i possessori di laurea in Architettura V.O. non possono accedere all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli Ingegneri, si pone la questione della sorte di eventuali domande di iscrizione di diplomati in Architettura accolte dagli Ordini territoriali medio tempore.
Nel comunicato-stampa CNI del 16 gennaio scorso, esigenze di sintesi hanno portato a scrivere che tali domande sono state “regolarmente respinte”.
Potrebbe invece darsi che almeno un Ordine territoriale, a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dall’interessato, abbia nei mesi scorsi provveduto ad iscrivere un soggetto laureato in Architettura, ammesso dall’Università a sostenere l’esame di Stato da Ingegnere.
Allo scopo è intenzione del Consiglio Nazionale effettuare, tramite il proprio Centro Studi, nelle prossime settimane, una verifica presso i Consigli degli Ordini provinciali degli Ingegneri.
Nel frattempo, nei limiti consentiti dal ruolo di giudice di seconda istanza assegnato dalla normativa al CNI in materia di domande di iscrizione all’albo, ho richiesto al nostro Ufficio Legale di approfondire la questione, che riveste carattere di novità.
Un metodo corretto di lavoro impone infatti di pronunciarsi solamente a seguito del reperimento dei necessari riscontri e di opportuni approfondimenti.
Al momento, quindi posso soltanto affermare (senza entrare nel linguaggio tecnico-giuridico) – riservandomi maggiori informazioni all’esito delle analisi degli Uffici sopra descritte – che occorre distinguere le situazioni.
Se la domanda di iscrizione del diplomato in Architettura è successiva al pronunciamento del MIUR, gli Ordini provinciali – d’intesa con le Università – hanno oggi gli strumenti (la circolare datata 21/12/2015) per respingere le relative istanze di iscrizione all’albo (e, prima ancora, di partecipazione agli esami di Stato).
Qualora invece vi sia stato in passato l’accoglimento di una domanda di iscrizione all’albo, per avere l’Università consentito all’interessato di prendere parte e superare l’esame di Stato per la professione di Ingegnere, la soluzione appare più articolata.
Per regola generale occorrerebbe infatti valutare caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto e del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento.
La soluzione migliore, allo stato, appare quella in base alla quale la medesima Università che ha consentito la partecipazione all’esame di Stato da Ingegnere, preso atto del pronunciamento del MIUR datato 21/12/2015, provveda a ritirare in autotutela il precedente provvedimento di ammissione all’esame di Stato, con l’effetto di privare l’interessato del requisito necessario per l’iscrizione alla sezione A dell’albo degli Ingegneri.
Ritengo che, in base alle notizie e alle sollecitazioni che emergeranno nelle prossime settimane, si potrà delineare un quadro più chiaro e definito, che permetta di comprendere le dimensioni del problema e l’opportunità o meno, quindi, di un intervento chiarificatore, anche a livello ministeriale.
Per il momento, confidando di fare cosa gradita, Le invio in allegato la circolare CNI 27/01/2016 n.657, contenente una informativa sul tema per gli Ordini provinciali degli Ingegneri.
Ringrazio l'ing. Armando Zambrano per il prezioso contributo.
A cura di Ing. Gianluca Oreto