Codice Appalti e Direttive europee: lavori pubblici a rischio paralisi
36 Decreti e 9 linee guida per un totale di 45 provvedimenti che Ministeri e Anticorruzione dovranno predisporre per completare quella che sarà la riforma de...
36 Decreti e 9 linee guida per un totale di 45 provvedimenti che Ministeri e Anticorruzione dovranno predisporre per completare quella che sarà la riforma degli appalti pubblici.
Chi ha pensato che con l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l’Italia avesse finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione, vanificando ogni tentativo di risollevare uno dei settori principali del Paese.
Leggendo con la dovuta attenzione il provvedimento predisposto dal Governo in riferimento alla legge delega n. 11/2016 che dopo mesi di consultazioni dovrà recepire le Direttive europee su appalti e concessioni, e riordinare la normativa nazionali sugli appalti cancellando l’attuale codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e il Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010), non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all’attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato. Si tratta di ben 36 decreti e 9 linee guida per un totale di 45 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.
Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 45 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di articoli di gran lunga maggiore di quello vigente.
Di seguito l’elenco completo dei provvedimenti che dovranno essere adottati per completare la riforma (previsti nella bozza del Codice datata 26 febbraio 2016):
1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata relativo al “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (art. 21, comma 8);
2) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici che individua per tipologia e soglie dimensionali le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico (art. 22, comma 2);
3) decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (art. 23, comma 3);
4) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuate le buone pratiche e i sistemi di monitoraggio al fine di rendere obbligatorio l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici (art. 23, comma 13);
5) decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva le tabelle dei corrispettivi delle attività relative ai servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, comma 8);
6) decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari con cui si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta dell’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione (art. 25, comma 2);
7) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera (art. 25, comma 13);
8) decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC con cui sono stabiliti gli schemi e le modalità di pubblicazione degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni (art. 29, comma 2);
9) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, con cui viene definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché su gli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal D.Lgs., in relazione alla complessità dei lavori (art. 31, comma 5);
10) decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui vengono adottati le specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (art. 34, comma 1);
11) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo (art. 37, comma 1);
12) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., sentite l’ANAC e la Conferenza unificata con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2);
13) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata con cui vengono definiti i compiti e le modalità di funzionamento del “Servizio contratti pubblici” (art. 38, comma 9);
14) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l’AGID, da adottare entro un anno dalla data di entata in vigore del D.Lgs., con cui sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (art. 44, comma 1);
15) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, contenente le linee guida in cui sono specificati i requisiti che devono possedere le società di ingegneria, cui non si applicano le norme previste legge n. 183 del 2011, nonché dal citato decreto ministeriale 13 febbraio 2013 (art. 46, comma 1, lettera c));
16) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. con cui sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico (art. 73, comma 1);
17) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari delle commissioni di aggiudicazione (art. 77, comma 10);
18) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID con cui sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Nello stesso decreto vengono definite le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento (art. 81, comma 2);
19) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari da adottare entro un anno dalla data di entrata in vifgore del D.Lgs. con cui vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 11):
20) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore nel caso di appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (art. 102, comma 8);
21) decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze con cui viene approvato lo schema tipo per le fidejussioni (art. 103, comma 9);
22) decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono approvati Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro (art. 104, comma 12);
23) decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione dei lavori, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (art. 111, comma 2);
24) decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (art. 144, comma 5);
25) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo (art. 150, comma 7);
26) decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 160, comma 4);
27) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definite le modalità relative all’emissione di obbligazioni e di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi (art. 186, comma 3);
28) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture con cui , nel caso di affidamento a contraente generale, vengono definite le modalità di operatività della garanzia (art. 195, comma 12);
29) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui vengono stabilite le modalità ed i limiti relativi all’autorizzazione alle commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore (art. 197, comma 2);
30) decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti relativo al piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 202, comma 2);
31) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 1);
32) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono fissati i limiti entro i quali la Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri (art. 210, comma 16);
33) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente codice con cui vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia (art. 213, comma 5);
34) decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottate entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo alla valutazione, con cui vengono fatti destinati alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall’ANAC in un apposito fondo gli introiti delle sanzioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici esercitata dall’ANAC (art. 214, comma 14);
35) decreto del Ministro delle infrastrutture con cui è istituita la struttura tecnica di missione di cui si avvale il Ministero per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture (art. 215, comma 3);
36) decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri con cui possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 216, comma 2)
37) linee guida dell’ANAC con cui sono definiti i requisiti che devono possedere le società di professionisti e le società di ingegneria. Tali linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuano anche criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, (art. 24, commi 2 e 5);
38) linee guida dell’ANAC con cui vengono stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure relative ai contratti sotto soglia, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7);
39) linee guida dell’ANAC con cui vengono precisate, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 4, lettera c) dell’art. 80 del D.lgs., ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 4, lettera c) (art. 80, comma 12);
40) linee guida dell’ANAC, con cui vengono individuati livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. (art. 84, comma 2);
41) linee guida dell’ANAC con cui viene individuato i criteri per definire il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell’impresa (art. 84, comma 4, lett. d));
42) linee guida dell’ANAC con cui vengono disciplinati i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione; tali linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese (art. 84, comma 7);
43) linee guida dell’ANAC con cui vengono individuati i requisiti aggiunti di cui deve essere in possesso l’impresa nel caso di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (art. 110, comma 5, lett. b));
44) linee guida a carattere vincolante adottate dall’ANAC con cui vengono definiti ulteriori requisiti di un’adeguata capacità economica e finanziaria, di un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali (art. 198, comma 4);
45) linee guida dell’ANAC contenenti bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, con cui venga garantita la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti (art. 214, comma 2).
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Bozza Codice 26 febbraio 2016