Codice Appalti e Direttive europee, approvazione preliminare in dirittura d'arrivo

Nonostante le diverse criticità riscontrate ed evidenziate dagli ultimi rinvii, l'approvazione preliminare del nuovo Codice degli Appalti dovrebbe, ormai, es...

02/03/2016

Nonostante le diverse criticità riscontrate ed evidenziate dagli ultimi rinvii, l'approvazione preliminare del nuovo Codice degli Appalti dovrebbe, ormai, essere in dirittura d'arrivo.

Ipotizzando che l'approvazione arrivi il 3 marzo 2016 con invio immediato al Consiglio di Stato, alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari competenti, queste ultime avrebbero tempo sino al 2 aprile (trenta giorni dalla trasmissione) per esprimere il loro parere. Ma, nel caso in cui le Commissioni parlamentari trovino delle non conformità rispetto ai principi e criteri direttivi della legge delega, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, dovrebbe ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione. Se le Commissioni per il primo parere dovessero arrivare al termine ultimo del 2 aprile, resterebbero, sino al 18 aprile, soltanto 16 giorni per le osservazioni e le eventuali modifiche del Governo e per la successiva definitiva nuova approvazione da parte delle Commissioni parlamentari.

Cosa accadrebbe nel caso di mancato rispetto della data del 18 aprile 2016?in realtà il problema principale non è legato ad un possibile procedimento d’infrazione dell'UE ma nel fatto che il Governo può esercitare la delega soltanto ottemperando a quanto previsto al comma 1 dell’articolo 1 della legge delega stessa e, quindi, adottando “entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Se le Commissioni parlamentari dovessero decidere di utilizzare per intero i primi 30 giorni ed i secondi 15 giorni disponibili, il problema si porrebbe seriamente.

Il problema è serio anche perché è assolutamente fisiologico che un testo così complesso contenga disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi della legge delega. Per quando riguarda, ad esempio, i servizi di architettura e di ingegneria (lettere oo), rr), e ccc)) è possibile rilevare i seguenti principi:

  1. valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione (lettera oo));
  2. progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture (lettera oo));
  3. limitazione radicale dell’appalto integrato (lettera oo));
  4. esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare (lettera oo));
  5. esclusione nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lettera oo));
  6. revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti (lettera rr));
  7. divieto dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione (lettera rr));
  8. destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione (lettera rr));
  9. miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti (lettera ccc)).

Nello schema di decreto legislativo non è, però, possibile trovare nulla relativamente alla limitazione dell’appalto integrato o all’esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare (punti 3) e 4) precedentemente individuati). All’articolo 23, comma 13, ultimo capoverso viene precisato che “Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di appalto di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione, di avviare con i concorrenti un dialogo finalizzato ad individuare le soluzioni progettuali migliorative, fino alla selezione della migliore offerta”.

Nulla di specifico è stato inserito relativamente al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici per i giovani professionisti se non una vaga ed aleatoria indicazione nel comma 13 dell’articolo 95 in cui viene dichiarato “Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione”.

In definitiva, la situazione risulta essere abbastanza complessa e certamente poco chiara. Vi terremo informati di eventuali evoluzioni.

A cura di arch. Paolo Oreto

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