Cauzione del 2%: nel nuovo Codice applicabile anche ai professionisti

Mentre il testo del Decreto legislativo approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri inizia il suo percorso ad ostacoli al Consiglio di Stato, al...

08/03/2016

Mentre il testo del Decreto legislativo approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri inizia il suo percorso ad ostacoli al Consiglio di Stato, alla Conferenza delle Regioni ed alle Commissioni parlamentari, la puntuale lettura del testo datato 2 marzo che circola tra gli addetti ai lavori ma che potrebbe non essere identico a quello inviato alle Camere fa nascere crescenti dubbi e perplessità su alcuni aspetti, Numerose sono quelle delle professioni tecniche che hanno recentemente sia attraverso una nota ufficiale dell’Ing. Armando Zambrano coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). che di Rino La Mendola vice Presidente del CNAPPC ma oltre a quelle più evidenti relative alla mancata centralità del progetto ed alla non apertura ai giovani professionisti è subito rilevabile il nuovo obbligo relativo alla cauzione del 2% per partecipare alle gare.

Nel testo dell'articolo 93 del testo rubricato “Garanzie per la partecipazione alla procedura” viene semplicemente affermato che l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente senza nessuna esclusione per i servizi di progettazione a differenza della situazione attuale.

In atto le uniche garanzie che devono prestare i professionisti sono quelle contenute nell’articolo 111 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in cui viene precisato che nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tra l’altro l’AVCP, oggi ANAC ha, più  volte, precisato che la previsione contenuta nei bandi di gara circa  l’obbligo per i progettisti di prestare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 dell’attuale codice dei contratti non può  trovare applicazione in quanto in contrasto con la normativa vigente e la  consolidata giurisprudenza di settore.

La verità che, a differenza dell’attuale codice, il nuovo testo di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri non ha una parte dedicata ai servizi di architettura e di ingegneria come più volte richiesto e tali servizi vengono trattati alla stregua di qualsiasi altro servizio.
Vale la pena, anche, notare come per quanto concerne i corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria, difformemente da quanto più volte affermato in varie determinazioni e delibere dell’AVCP oggi ANAC, nel comma 8 dell’articolo 24 del testo approvato in Consiglio dei Ministri viene riproposto il testo del comma 2 dell’articolo 90 dell’attuale Codice dei contratti con il risultato che i corrispettivi previsti dal DM n. 143/2013 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.

La conclusione è, dunque, che non c’è alcun obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare tali corrispettivi previsti dal DM n. 143/2013 che potranno essere, a proprio giudizio, utilizzati o meno; con tale soluzione l’importo a base d’asta di un bando relativo a servizi di architettura ed ingegneria potrà trovarsi sopra o sotto soglia, sopra o sotto 40.000,00 euro in funzione della scelta soggettiva di chi definirà il corrispettivo. Dove sta la trasparenza?

A cura di Arch. Paolo Oreto

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