Nuovo Codice Appalti: le nuove norme relative ai Collaudi
Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in riferimento alla legge delega n. 11/2016 relativa al recepimento ...
Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in riferimento alla legge delega n. 11/2016 relativa al recepimento delle direttive UE su appalti e concessioni ed al riordino della normativa sugli appalti con l’abrogazione dell’attuale Codice dei contratti e del regolamento di attuazione, tratta il collaudo agli articoli 102, 150 e 196.
Entrando nel dettaglio con all’articolo 102, titolato “Controlli sull’esecuzione e collaudo” viene precisato, al comma 1, che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione e che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. C’è, anche, da precisare che nei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria (oggi 5.225.000 Euro) il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento, per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. E’ questa, in pratica, la maggiore novità rispetto a quanto previsto nell’attuale codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) che al comma 3 dell’articolo 141 precisava che nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo era sostituito da quello di regolare esecuzione mentre per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1.000.000 di euro, la stazione appaltante aveva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Sempre nello stesso articolo 102 è precisato che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dalle linee guida, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
Così come disposto nell’articolo 150 del nuovo Codice, soltanto per i lavori relativi ai beni culturali è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e nello stesso articolo viene, anche, aggiunto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo codice sono stabilite, tra l’altro, le specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.
Il citato articolo 196 posto all’interno del Titolo III, Parte IV rubricata “Partenariato pubblico privato e contraente generale” tratta, poi, il collaudo delle infrastrutture precisando che allo stesso si provvede con le norme definite dal citato art. 102 mentre per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore con la precisazione che l'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Al comma 6 dell’articolo 102 viene, poi, precisato che per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo del 2%. Per i lavori il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Soltanto per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche le stazioni appaltanti individuano i componenti all’esterno della stessa stazione appaltante.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it