Ristrutturazioni edilizie: chiarimenti sul Bonus mobili per giovani coppie

Tra le agevolazioni contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità per il 2016") è stata prevista la conferma anche per il 2016 di ...

01/04/2016

Tra le agevolazioni contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità per il 2016") è stata prevista la conferma anche per il 2016 di alcune delle principali detrazioni fiscali che riguardano il settore dell'edilizia.

In particolare, sono stati confermati:

  • la detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali;
  • la detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza statica degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2);
  • la detrazione del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie (che aumenta al 65% in caso di adozione di misure antisismiche su costruzioni, adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva, situate in zone sismiche ad alta pericolosità);
  • la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica - finalizzati all’arredo dell’immobile per il quale si fruisce del "bonus ristrutturazioni" (c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”)

In riferimento al "bonus mobili", la legge di stabilità (art. 1, comma 75) ha ampliato la platea di destinatari, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Al fine di chiarire meglio i dettagli applicativi di tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 31 marzo 2016, n. 7/E recante "Interventi di ristrutturazione edilizia - Bonus mobili per giovani coppie".

In particolare, il comma 75 recita:
"Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74".

Soggetti che possono beneficiare della detrazione

Come indicato nella circolare delle Entrate, la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario:
a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.
Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016. Rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Ammontare della spesa detraibile

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

  • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
  • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

Tale detrazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa. Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Adempimenti

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati