Nuovo Codice dei Contratti: l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dopo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Le norme sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria erano regolate all'interno del vecchio Codice degli Appalti (D....
Le norme sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria erano regolate all'interno del vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) dall'art. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.
Il nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) affronta il problema nei due articoli:
- Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
- Art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
L'art. 24 definisce i soggetti che possono espletare i nuovi livelli di progettazione previsti dalla normativa (leggi articolo):
- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura previsti all'art. 46 del nuovo Codice, i cui requisiti saranno definiti entro il 18 luglio 2016 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Progettazione interna
Nel caso di progetti redatti da progettisti interni alle pubbliche amministrazioni, questi devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Scarica la tabella di concordanza
Progettazione esterna
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i
professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di
cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera
c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti
delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegnera e architettura.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
Speciale Codice Appalti
Requisiti per la partecipazione alle gare
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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