LEGITTIMO NEL CASO DI OPERE CHE LEDANO L’ESTETICA ED IL DECORO
Il Tar Puglia, sezione terza, sede di Lecce, con la sentenza n. 1543, depositata il 6 aprile scorso ha stabilito che, nel caso in cui le opere realizzate sen...
Il Tar Puglia, sezione terza, sede di Lecce, con la
sentenza n. 1543, depositata il 6 aprile scorso ha stabilito che,
nel caso in cui le opere realizzate senza la necessaria
autorizzazione ledano l’estetica ed il decoro urbano, il diniego
di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria deve ritenersi
legittimo.
Il Tribunale amministrativo regionale è intervenuto su ricorso presentato da un privato contro il Comune di Lecce che aveva negato la sanatoria relativa alla collocazione di alcuni pannelli di rivestimento ligneo sulla facciata di un locale al piano terra.di un edificio condominiale.
L’Amministrazione comunale respingeva la richiesta del permesso di costruire in sanatoria perché l’opera abusiva, consistente nel rivestimento con pannelli lignei a vistose tinteggiature della facciata del locale, in violazione di alcuni articoli del Regolamento edilizio comunale, risultava lesiva dell’estetica e del decoro dell’ambiente circostante e perché l’istanza, riferita a lavori insistenti sulle parti comuni dell’edificio e non connessi con il normale uso degli stessi, era stata formulata senza l’assenso del condominio.
Successivamente alla richiesta del permesso a costruire in sanatoria, il Comune emetteva ordinanza di rimozione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, rivolta ai proprietari ed al conduttore del locale.
Il conduttore del locale impugnava il cennato atto sanzionatorio, censurandolo per violazione dell’art.7 della Legge n.241 del 1990, per la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento nochè per eccesso di potere, per erronea presupposizione in diritto e per illegittimità derivata dal previo diniego di sanatoria.
Il Tar di Lecce conclude precisando che il giudizio espresso dal Comune sull’opera oggetto della domanda di sanatoria, in ordine alla sua portata lesiva dell’estetica e del decoro dell’ambiente, attiene ad una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, censurabile solo ove venisse riscontrata la sussistenza di evidenti e macroscopici vizi di irragionevolezza, incongruenza, illogicità e contraddittorietà che nel caso di specie difettano.
Il Comune infatti rileva che nella sostituzione dei preesistenti serramenti in alluminio e vetro con i nuovi infissi in legno a tinte vivaci risulta alterato il profilo della facciata.
Del resto lo stesso ricorrente ammette che l’allestimento della suddetta facciata appare “alternativo” rispetto al rivestimento marmoreo dell’intero porticato.
Il Tribunale amministrativo regionale è intervenuto su ricorso presentato da un privato contro il Comune di Lecce che aveva negato la sanatoria relativa alla collocazione di alcuni pannelli di rivestimento ligneo sulla facciata di un locale al piano terra.di un edificio condominiale.
L’Amministrazione comunale respingeva la richiesta del permesso di costruire in sanatoria perché l’opera abusiva, consistente nel rivestimento con pannelli lignei a vistose tinteggiature della facciata del locale, in violazione di alcuni articoli del Regolamento edilizio comunale, risultava lesiva dell’estetica e del decoro dell’ambiente circostante e perché l’istanza, riferita a lavori insistenti sulle parti comuni dell’edificio e non connessi con il normale uso degli stessi, era stata formulata senza l’assenso del condominio.
Successivamente alla richiesta del permesso a costruire in sanatoria, il Comune emetteva ordinanza di rimozione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, rivolta ai proprietari ed al conduttore del locale.
Il conduttore del locale impugnava il cennato atto sanzionatorio, censurandolo per violazione dell’art.7 della Legge n.241 del 1990, per la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento nochè per eccesso di potere, per erronea presupposizione in diritto e per illegittimità derivata dal previo diniego di sanatoria.
Il Tar di Lecce conclude precisando che il giudizio espresso dal Comune sull’opera oggetto della domanda di sanatoria, in ordine alla sua portata lesiva dell’estetica e del decoro dell’ambiente, attiene ad una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, censurabile solo ove venisse riscontrata la sussistenza di evidenti e macroscopici vizi di irragionevolezza, incongruenza, illogicità e contraddittorietà che nel caso di specie difettano.
Il Comune infatti rileva che nella sostituzione dei preesistenti serramenti in alluminio e vetro con i nuovi infissi in legno a tinte vivaci risulta alterato il profilo della facciata.
Del resto lo stesso ricorrente ammette che l’allestimento della suddetta facciata appare “alternativo” rispetto al rivestimento marmoreo dell’intero porticato.
A cura di Paolo
Oreto
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