Assenza del DURC nell’edilizia privata: Sospensione efficacia del titolo abilitativo
L’interpello n.1/2016 del Ministero del Lavoro è la risposta alla richiesta trasmessa dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) in data 24/02/2015 (prot....
L’interpello n.1/2016 del Ministero del
Lavoro è la risposta alla richiesta trasmessa dal CNI
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri) in data 24/02/2015 (prot. CNI
n.1337/2015), avente per oggetto : “Istanza di interpello -
art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 - documento unico di
regolarità contributiva - trasferimento agli Sportelli Unici per
l’Edilizia della procedura di acquisizione del DURC - accertamento
di una irregolarità contributiva – significato della dizione
“assenza del DURC” - conseguenze - sospensione efficacia del titolo
abilitativo - richiesta parere”
Nella istanza il CNI chiedeva chiarimenti circa la corretta
interpretazione dei commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto
legislativo 9/04/2008 n.81 e, in particolare, l’esatto significato
della frase : “assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”, oltre
ai margini di intervento dell’amministrazione concedente, in caso
di assenza del DURC.
Riguardo il primo quesito (esatto significato
della dizione “in assenza del documento unico di regolarità
contributiva”), la Commissione per gli Interpelli, - nella
riunione del 9/03/2016 - dopo aver richiamato la disciplina di
riferimento, afferma che per assenza del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) “deve intendersi il mancato
rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E
questo in aderenza a quanto specificato nella normativa che
disciplina il cd DURC on-line (DM 30/01/2015).
Nell’interpello è, poi, precisato che se non può essere
attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene
rilasciato un “DURC irregolare”, non solo perché
non è previsto dal sistema di cui al citato DM 30/01/2015, ma
perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare.
La Commissione ha, anche, ricordato che - nell’ambito dei lavori
privati dell’edilizia - il responsabile dei lavori non è
più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente,
prima dell’inizio dei lavori.
Per quanto concerne il secondo quesito avanzato dal CNI
(ammissibilità della sospensione dell’efficacia del titolo
abilitativo ad iniziativa delle amministrazioni concedenti, in caso
di assenza di regolarità contributiva), la Commissione per gli
Interpelli - sempre nella riunione del 9/03/2016 - risponde
ritenendo che l’amministrazione concedente debba sospendere
l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel
caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel
caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione
concedente stessa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it