Super ammortamento: La guida delle Entrate per le agevolazioni
La Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015) ha previsto la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40% del costo di...
La Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della
legge 208/2015) ha previsto la possibilità di usufruire di una
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione sostenuto per gli
investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La disciplina dell’agevolazione, relativa alle imposte sui redditi
e riferita esclusivamente alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing, è illustrata dalla circolare 23/E del 26 maggio 2016.
In prima battuta, il documento di prassi si concentra sui
soggetti interessati al “super ammortamento”.
Possono usufruirne tutti i titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione
aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse
all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello
Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento
all’attività commerciale eventualmente esercitata. Inoltre, hanno
facoltà di beneficiarne gli esercenti attività di lavoro autonomo
(anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano
attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei
minimi o il regime di vantaggio.
La possibilità è invece esclusa per imprenditori e lavoratori
autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il
reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o
compensi) nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del
tonnage tax.
Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, ovvero oltre che per
l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per
la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di
appalto. Sono invece fuori ambito di applicazione i beni acquisiti
tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il
requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata
dall’impresa beneficiaria. Conseguentemente, devono essere di uso
durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione
all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto,
esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli
trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati
alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il
comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i
beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria
attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative
quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal
comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale
all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno
cedere le proprie utilità anche all’impresa
proprietaria/comodante.
Come detto, la misura riguarda gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi. Non spetta, conseguentemente, per gli
investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
In merito alla territorialità dell’investimento, risultano
agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi
ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile
a tassazione in Italia, indipendentemente dall’ubicazione delle
strutture cui i beni sono ubicati.
Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli
investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- i beni indicati nella tabella seguente (allegato 3 alla legge di stabilità 2016)
Industrie manifatturiere alimentari |
Imbottigliamento di acque minerali naturali |
Condutture |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua |
Produzione e distribuzione di gas naturale |
Condotte per usi civili (reti urbane) |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua |
Stabilimenti termali, idrotermali |
Condutture |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua |
Produzione e distribuzione di gas naturale |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell’acqua |
Produzione e distribuzione di gas naturale |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento |
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni |
Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori |
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) |
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni |
Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari |
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) |
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano
sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione,
ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Invece, il momento di effettuazione dell’investimento per le
acquisizioni con contratti di leasing è quello in cui il
bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;
qualora sia prevista la clausola di prova a favore del locatario,
rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte
dello stesso locatario. L’acquisizione in proprietà del bene a
seguito di eventuale, successivo riscatto non configura un’autonoma
ipotesi d’investimento agevolabile.
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del
costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento
sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base ai
citati criteri di competenza.
Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante
contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano
sostenuti dal committente alla data di ultimazione della
prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla
data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata e
accettata dal committente.
Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini
della spettanza della maggiorazione, deve distinguersi il momento a
partire dal quale è possibile fruire del beneficio.
La maggiorazione, infatti, potrà essere dedotta dai soggetti
titolari di reddito d’impresa solo a partire dall’esercizio di
entrata in funzione del bene.
L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e con
esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel
periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40 per cento. In altri termini, il
beneficio si traduce in un incremento percentuale del costo di
acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua
di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente
deducibile.
Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in
misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non
dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta
successivi.
La maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre
misure di favore, salvo previsione contraria di legge.
Il super ammortamento si concretizza in una deduzione che opera in
via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. In
altri termini, si traduce in un componente negativo di reddito che,
pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente
deducibile.
Per i beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa,
dell’arte o professione e all’uso personale del contribuente, la
maggiorazione del 40% rileva non in misura piena, ma al 50 per
cento.
Per quanto concerne i beni acquisiti in proprietà,
la maggiorazione deve essere fruita in base ai coefficienti di
ammortamento stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, a
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti
alla metà per il primo esercizio.
L’agevolazione non dipende dal comportamento civilistico adottato
dal contribuente.
Nel caso di un bene acquisito attraverso contratto di
leasing, è consentita la deduzione dei canoni di locazione
finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal Dm 31
dicembre 1988 (articolo 102, comma 7, del Tuir).
La durata del contratto di locazione finanziaria e, quindi, il
periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing, può essere
uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata
fiscalmente (la circolare 17/2013 ha fornito istruzioni sul
comportamento da adottare nelle varie ipotesi).
Il super ammortamento riguarda anche i mezzi di trasporto a
motore.
In particolare, per i veicoli acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016, per i quali è previsto un limite massimo di
deducibilità (articolo 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono
incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo
di acquisizione. Fino a:
- 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio)
- 5.784,32 euro, per i motocicli
- 2.892,16 euro, per i ciclomotori.
Le spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario
non è superiore a 516,46 euro possono
essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono state
sostenute. Tale possibilità non viene meno nell’ipotesi in cui il
costo del bene superi l’importo di 516,46 euro per effetto della
maggiorazione.
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo
d’imposta 2015, i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati
nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 non devono tenere conto
della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires
dovuti per il periodo d’imposta 2015, qualunque sia il metodo
adottato.
Analogamente, in sede di definizione dell’acconto per il periodo
d’imposta 2016, l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come
parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo
storico, va determinata senza tenerne conto.
Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria. Non incide, pertanto, sul
costo fiscalmente rilevante del bene per:
- il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze
- la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro
- il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.
Non incide, inoltre, sul valore dei beni strumentali, sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.
A cura di Agenzia delle Entrate
Documenti Allegati
Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E