Conto Termico 2.0, dal 31 maggio 2016 in vigore il nuovo sistema incentivante
Entrano in vigore il 31 maggio 2016 le nuove regole previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico 2.0) rec...
Entrano in vigore il 31 maggio 2016 le nuove regole previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico 2.0) recante “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016) che ha rivisto la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012.
Il nuovo Conto Termico 2.0, i cui beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati, prevede uno stanziamento di 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle P.A., e ha l'obiettivo di potenziare e semplificare il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Le nuove regole, oltre ad ampliare le modalità di accesso e i soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), introduce nuovi interventi di efficienza energetica. Ma le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.
Un'altra interessante novità riguarda il pagamento degli incentivi: è stato, infatti, previsto l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro) e la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.
Tipologie di interventi incentivabili
Come previsto dall'art. 4 del nuovo decreto, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità previste, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Per quanto concerne gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, sono incentivabili:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Nel caso di interventi che prevedono l'isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato o la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successiva.
Nel caso di:
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
L’attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
Per gli interventi incentivabili, concorrono alla determinazione
delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito
elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione
di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar
cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o
totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola
d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a
regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di
produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi
di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono
compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche
gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi
di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che
utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed
accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di
quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al
punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o
assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
e) per gli interventi che comportino la riduzione
dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo
estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari
esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e
schermature solari preesistenti;
f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia
quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati
al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi
zero”;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli
elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi
di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e
illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione
energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici
vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture
dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche
all’isolamento termico;
g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per
l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di
illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati
tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a
norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per
l’illuminazione preesistenti;
h) per gli interventi di installazione di tecnologie di
gestione e controllo automatico (building automation) degli
impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation
finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle
prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti
minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione
invernale ed estiva;
i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it