Semplificazione edilizia e nuova SCIA unica semplificata: adeguamento entro l'1 gennaio 2017

Il Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha approvato, in esam...

16/06/2016

Il Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che modifica la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che l’art. 5 della Legge n. 124/2015 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Al Governo è stata anche richiesta l’introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Con lo schema di decreto legislativo approvato è previsto l'utilizzo di un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale, da presentare (anche) in via telematica presso un unico ufficio competente che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.

Lo schema di DLgs approvato accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei loro pareri e recepisce gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato (leggi articolo). In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale ricevuta (che costituisce comunicazione di avvio del procedimento) deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro l'1 gennaio 2017.

Spetterà a successivi decreti legislativi (la cui adozione, anche in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, avverrà quanto prima) l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a controllo preventivo. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è stata corretta la locuzione “autorizzazione espressa” con quella di “titolo espresso”, al fine di ricomprendervi anche le attività ancora soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc.; parimenti è stato precisato che le attività private non espressamente individuate dai successivi decreti, e che non sono oggetto di disciplina europea, statale o regionale, non sono soggette a controllo preventivo (piuttosto che “a disciplina procedimentale”).

Entrando nel dettaglio, è prevista l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente (come richiesto dalle Commissioni parlamentari), per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati (modifica suggerita dalla Conferenza unificata) delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. In accoglimento di un’osservazione delle Commissioni parlamentari è stata introdotta la possibilità per il privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. La modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive è adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi (come richiesto dal Consiglio di Stato e come peraltro già previsto nell’art. 24 del decreto-legge n. 90 del 2014). Ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli devono essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci (precisazione, quest’ultima, richiesta dalle Commissioni parlamentari).

Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

In allegato lo schema di DLgs approvato unitamente alla relazione illustrativa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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