Prevenzione incendi, in Gazzetta le norme tecniche per le attività di ufficio
Approvata la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi per edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti. È...
Approvata la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi per edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Le attività d'ufficio sono quelle relative a edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti, incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi,...
Il decreto entra in vigore il 23 luglio 2016 e può anche essere applicato alle aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Viene anche modificato il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015:
- all'allegato 1 nella sezione V "Regole tecniche verticali" è aggiunto il capitolo "V.4 - Uffici" contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio;
- all'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) è aggiunta la lettera i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- all'art. 2, comma 1 dopo il numero «70» è inserito il numero «71».
Classificazioni
Ai fini dell'applicazione della regola tecnica, gli uffici sono classificati nel seguente modo:
a) numero di persone presenti n:
- OA: 300<n≤500
- OB: 500<n≤800
- OC: n>800
b) massima quota dei piani h:
- HA: h≤12 m;
- HB: 12 m<h≤24 m;
- HC: 24 m<h≤32m;
- HD: 32 m<h≤54 m;
- HE: h>54 m.
Le aree dell'attività sono classificate:
- TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf>600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento>100 persone (sale conferenza, sala riunione, mense...);
- TK: locali con carico di incendio specifico qf>1200 MJ/m2;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche,...);
- TZ: altre aree (pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi,...).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto