IL NUOVO CONTO ENERGIA
La pubblicazione del DM 19 febbraio 2007 e della Delibera AEEG n. 90/07 ha, finalmente, definito le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, le mod...
I soggetti che possono accedere all’incentivazione sono le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici. Per accedere agli incentivi tali soggetti devono far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti, l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.
La richiesta d’incentivazione, potrà essere presentata utilizzando l’apposita applicazione informatica che verrà a breve resa disponibile sul portale del GSE per preparare automaticamente la documentazione necessaria (art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07), formata da:
- richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p Delibera AEEG n. 90/07)
- scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p Delibera AEEG n. 90/07)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P Delibera AEEG n. 90/07)
- richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b Delibera AEEG n. 90/07)
Le richieste di incentivazione devono pervenire:
- a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
- tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
- tramite consegna a mano;
- tramite corriere.
Tali richieste vanno inviate a:
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio
2007 – N°= (Numero identificativo Impianto)
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 - Roma
Le tariffe incentivanti, variabili in funzione
della classe di potenza degli impianti e del livello di
integrazione architettonica, sono indicate nella tabella
seguente:
Taglia di potenza
dell’impianto
|
Non integrato (€/kWh)
|
Parzialmente integrato
(€/kWh)
|
Integrato (€/kWh)
|
1 kW - 3 kW
|
0,40
|
0,44
|
0,49
|
3 kW - 20 kW
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
> 20 kW
|
0,36
|
0,40
|
0,44
|
I suddetti valori sono riferiti agli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente fra
la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), 13 aprile 2007, ed il
31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe
sono ridotte del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra
decimale). Le tariffe incentivanti possono essere
incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di
loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
realizzati in superfici esterne degli involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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