CHIARIMENTI SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL D.L. VISCO-BERSANI
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E dello scorso 11 maggio, ha evidenziato le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 e s.m.i., che hanno portato a...
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E dello scorso 11
maggio, ha evidenziato le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 e
s.m.i., che hanno portato anche all’aggiornamento dei modelli
anagrafici IVA.
Fa luce, inoltre, sui nuovi modelli di inizio attività approvati con precedente provvedimento dello scorso 28 dicembre 2006. I chiarimenti riguardano proprio il quadro I del modello di inizio attività ed il quadro F per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Precisa, altresì, che l’omissione delle informazioni, costituirà un elemento valido per la programmazione dei successivi controlli.
Analizziamo nello specifico i contenuti di questa circolare.
Il paragrafo 2 Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio attività evidenzia che il decreto legge n. 223 del 2006, demanda ad un provvedimento per l’individuazione delle specifiche informazioni che i contribuenti IVA devono fornire in occasione della richiesta del numero di partita IVA.
Relativamente all’immobile destinato all’esercizio dell’attività, vengono richiesti alcuni dati specifici per evidenziare eventuali incongruenze o anomalie che emergono dall’esame dei dati forniti con riferimento alla tipologia dell’attività svolta dal contribuente e dei dati relativi al luogo dove la stessa viene esercitata.
Per i soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una sede stabile o in assenza di uffici o sedi amministrative è da ritenersi possibile l’omissione dell’indicazione dei dati. Coloro che utilizzano immobili in locazione, devono inserire gli estremi catastali dell’immobile stesso e gli estremi di registrazione dell’atto di locazione o di comodato, nell’ipotesi in cui il rapporto relativo all’atto registrato sia già in essere al momento della richiesta della partita IVA.
Sul Quadro F chiarisce che il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell’elencare le informazioni che devono essere comunicate dai contribuenti che iniziano un’attività rilevante ai fini IVA, prevede per le società di persone e le società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a dieci, l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio e la relativa quota sociale.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi, non è stato inserito nell’ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello, all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
La circolare, in ultimo si sofferma a chiarire l’obbligo di fideiussione per alcune tipologie di acquisti intracomunitari, e precisamente:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal primo novembre 2006.
Per quanto riguarda, poi, l’arco temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui è stato attribuito il numero di partita IVA.
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria deve essere di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.
L’importo da garantire è costituito dal volume d’affari che il contribuente ritiene di realizzare nell’anno d’imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento.
Fa luce, inoltre, sui nuovi modelli di inizio attività approvati con precedente provvedimento dello scorso 28 dicembre 2006. I chiarimenti riguardano proprio il quadro I del modello di inizio attività ed il quadro F per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Precisa, altresì, che l’omissione delle informazioni, costituirà un elemento valido per la programmazione dei successivi controlli.
Analizziamo nello specifico i contenuti di questa circolare.
Il paragrafo 2 Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio attività evidenzia che il decreto legge n. 223 del 2006, demanda ad un provvedimento per l’individuazione delle specifiche informazioni che i contribuenti IVA devono fornire in occasione della richiesta del numero di partita IVA.
Relativamente all’immobile destinato all’esercizio dell’attività, vengono richiesti alcuni dati specifici per evidenziare eventuali incongruenze o anomalie che emergono dall’esame dei dati forniti con riferimento alla tipologia dell’attività svolta dal contribuente e dei dati relativi al luogo dove la stessa viene esercitata.
Per i soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una sede stabile o in assenza di uffici o sedi amministrative è da ritenersi possibile l’omissione dell’indicazione dei dati. Coloro che utilizzano immobili in locazione, devono inserire gli estremi catastali dell’immobile stesso e gli estremi di registrazione dell’atto di locazione o di comodato, nell’ipotesi in cui il rapporto relativo all’atto registrato sia già in essere al momento della richiesta della partita IVA.
Sul Quadro F chiarisce che il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell’elencare le informazioni che devono essere comunicate dai contribuenti che iniziano un’attività rilevante ai fini IVA, prevede per le società di persone e le società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a dieci, l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio e la relativa quota sociale.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi, non è stato inserito nell’ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello, all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
La circolare, in ultimo si sofferma a chiarire l’obbligo di fideiussione per alcune tipologie di acquisti intracomunitari, e precisamente:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA a partire dal primo novembre 2006.
Per quanto riguarda, poi, l’arco temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui è stato attribuito il numero di partita IVA.
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria deve essere di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.
L’importo da garantire è costituito dal volume d’affari che il contribuente ritiene di realizzare nell’anno d’imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in argomento.
A cura di Paola
Bivona
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